Delega di firma nell’avviso di accertamento: irrilevante la decadenza dei dirigenti (Cass. civ. Sez. V n. 5910 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento prevista dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: il delegato non esercita alcun potere riservato al delegante, ma opera nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio. Ne consegue che la delega non richiede indicazione espressa della durata né delle ragioni, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. Non è pertanto applicabile la disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. La mancata indicazione nell’atto della dicitura “per delega del direttore provinciale” non ne determina la nullità, e nessun effetto sulla validità dell’avviso può derivare dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 in tema di decadenza dei dirigenti.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello dei due soci di una s.a.s., ormai estinta, contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento emesso a fini Irap e Iva per l’anno di imposta 2008, con recupero di costi non documentati.

I giudici d’appello avevano ritenuto nullo l’atto per la mancata indicazione della circostanza che la sottoscrizione era apposta per delega del Direttore provinciale e per l’invalidità assoluta e insanabile di una delega generale e permanente, priva di motivazione e di termine. Avevano inoltre rilevato la nullità dell’atto in quanto sottoscritto da un dirigente decaduto per effetto della sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione; i contribuenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’istanza di riunione ad altri giudizi, per l’autonomia dei singoli periodi di imposta. Ha poi respinto l’eccezione di tardività del ricorso erariale: notificata la sentenza il 15.03.2017, il termine breve scadeva il 14.05.2017, data alla quale operava la sospensione dei termini di cui all’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, con proroga di sei mesi e scadenza il 14.11.2017, giorno in cui il ricorso risulta passato per la notifica.

Quanto al dedotto giudicato favorevole ai soci, la Corte ha escluso che esso sia estensibile alla società. Richiamando Cass. Sez. U. n. 14815/2008, ha affermato che il giudicato di annullamento nei confronti della società o dei soci ha efficacia anche per l’altro soggetto solo se l’annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell’atto impositivo o per altra causa non estensibile, occorrendo cioè un giudicato sul merito della pretesa tributaria, non evincibile nel caso concreto.

Nel merito, la Corte ha risolto entrambe le questioni in senso favorevole all’Agenzia. Ha affermato che la delega di firma non è delega di funzioni: essa realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto imputabile all’organo delegante. La sua attuazione può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato, che consente la verifica del potere in capo al sottoscrittore.

Da ciò consegue l’inapplicabilità dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’irrilevanza della mancata indicazione del termine di validità e della motivazione della delega. La Corte ha inoltre ribadito che l’avviso deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da un funzionario di carriera direttiva, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale: nessun effetto sulla validità dell’atto può quindi derivare dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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