Comunicazione di presa in carico non impugnabile in via autonoma (Cass. civ. Sez. V n. 4626 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di presa in carico, con cui il concessionario della riscossione informa il contribuente di aver ricevuto in carico le somme di un accertamento ormai definitivo, non è atto autonomamente impugnabile, perché priva di valenza provvedimentale, di forza cogente e di idoneità a modificare unilateralmente la situazione giuridica del destinatario. L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992 individua categorie in relazione agli effetti giuridici prodotti, non un novero tassativo di provvedimenti nominativamente intesi. La comunicazione diventa impugnabile solo quando costituisce la prima notizia di un debito tributario la cui notifica dell’atto presupposto sia stata omessa: in tal caso la legittimazione non deriva dall’atto in sé, ma dalla lesività dell’atto presupposto ignorato, che solo in tale occasione si palesa.
Il Fatto
La contribuente impugna la comunicazione di presa in carico con cui erano state portate alla riscossione le somme iscritte a ruolo in dipendenza di un avviso di accertamento, emesso per maggiori redditi d’impresa accertati in via induttiva a carico di una società estinta della quale era socia, con imputazione del maggior imponibile.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma, rilevando che la contribuente era pienamente a conoscenza della pretesa erariale, avendo impugnato l’avviso sottostante, e che la sentenza di appello, rigettando tale impugnazione, aveva implicitamente annullato la sospensione disposta in via cautelare. La contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto due questioni preliminari prospettate nella memoria. Quanto alla dedotta non contestazione dei motivi da parte dell’Amministrazione, il Collegio osserva che essa ne ha invece dedotto l’inammissibilità o l’infondatezza sotto profili distinti e specifici. Quanto all’invocato giudicato esterno formatosi sull’annualità precedente, l’assunto difetta di specificità: richiamando Cass. n. 36741/2022 e Cass. n. 9710/2018, si ribadisce che l’efficacia esterna del giudicato presuppone che l’accertamento verta su elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, e non su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli.
Sul primo motivo, la Corte dà continuità all’orientamento secondo cui la comunicazione di presa in carico non è atto autonomamente impugnabile, richiamando la motivazione di Cass. n. 21254/2023. La comunicazione si limita a informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall’ufficio dell’accertamento a quello della riscossione del debito ormai definitivo.
Si tratta di atto privo di valenza provvedimentale, sprovvisto di forza cogente e inidoneo a modificare la situazione giuridica del destinatario. Ne deriva l’assenza di un interesse attuale all’impugnazione.
La Corte precisa i limiti del principio: l’avviso diventa impugnabile quando costituisce la prima notizia di un debito tributario per mancata notifica dell’accertamento, perché in tale prospettiva la legittimazione non deriva dall’atto in sé, ma dalla lesività dell’atto presupposto ignorato. Nel caso concreto resta irrilevante che la comunicazione sia stata ricevuta durante la sospensione dell’atto impositivo sottostante. In tale statuizione resta assorbito il quinto motivo.
Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, non rivolgendo alcuna censura alla sentenza impugnata né indicando i punti sottoposti a critica. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché la ricorrente non indica dove, nell’atto di appello, sarebbe stato formulato il motivo sulla riliquidazione delle spese del primo grado. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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