Inammissibile il ricorso che sovrappone violazione di legge e omesso esame (Cass. civ. Sez. V n. 5935 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto le censure tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve articolarsi in motivi riconducibili in modo immediato e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione stabilite dalla norma, senza necessità di formule sacramentali. È inammissibile il ricorso che prospetta una medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, perché in tal modo rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le censure teoricamente proponibili e di dare forma giuridica alle lagnanze della parte. Parimenti inammissibile è il motivo che si limiti a riproporre acriticamente le contestazioni dei gradi di merito, senza confrontarsi con la specifica ratio della sentenza impugnata.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un estratto di ruolo relativo a sette cartelle di pagamento, contestando la validità e la regolarità della notificazione. In primo grado l’impugnazione era stata dichiarata inammissibile, sul rilievo della non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, data la rituale notifica delle cartelle, non opposte nei termini.
La decisione era parzialmente riformata in appello, con accoglimento delle contestazioni relative a tre cartelle e conferma per le restanti quattro. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’agente della riscossione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato interno sull’ammissibilità del ricorso, sollevata dalla contribuente. Il Collegio la ritiene non decisiva: anche qualora il giudicato si fosse formato, l’unico motivo proposto non potrebbe trovare accoglimento perché esso stesso inammissibile.
Il percorso argomentativo muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013: il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle cinque ragioni dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., senza necessità di formule sacramentali né di esatta indicazione numerica dell’ipotesi. Viene richiamata anche la lettura più rigorosa di Cass. n. 11603 del 2018, secondo cui il giudizio di legittimità è a critica vincolata e il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, non essendo ammessa la critica generica formulata sotto una molteplicità di profili confusi e inestricabilmente combinati.
Su questa base la Corte richiama il principio, affermato da Cass. n. 3397 del 2024, della inammissibilità della mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Non è consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, perché una tale formulazione attribuisce al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente. È poi ricordato, con Cass. n. 31447 del 2024, che il ricorso il quale reitera acriticamente i motivi dell’appello si risolve in un “non motivo”.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la ricorrente ha dedotto con un unico motivo sia la violazione di legge sostanziale, sia l’omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al primo profilo, la ricorrente non considera che la sentenza di appello, dopo aver riscontrato l’invalidità di tre cartelle, non contiene alcuna pronuncia espressa sulle restanti quattro, limitandosi a una descrizione generica del procedimento notificatorio. Nessuna omessa pronuncia o rigetto implicito è tuttavia lamentato nel ricorso, che insiste sulla sola violazione di legge mediante mera riproposizione delle contestazioni di merito.
Quanto al secondo profilo, la Corte richiama la fisionomia dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012: il vizio attiene all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, oggetto di discussione e decisivo. La contribuente, pur denunciando tale vizio, non indica quale sarebbe il fatto decisivo non esaminato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di appello e condanna alle spese; si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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