Motivazione per relationem e conoscibilità pvc notificato alla società (Cass. civ. Sez. V n. 5933 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, come disciplinato dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, notificati all’amministratore di fatto è soddisfatto mediante rinvio per relationem al p.v.c. riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato. L’amministratore di fatto, ingerendosi nell’amministrazione ed esercitando i poteri propri della gestione societaria pur in difetto di formale investitura, è equiparato all’amministratore di diritto e ha l’obbligo di conoscere l’andamento dell’intera attività sociale, ivi compresi gli atti impositivi emessi nei confronti dell’ente e i relativi documenti giustificativi, al fine di reagire mediante impugnazione ove ritenuti illegittimi. L’allegazione dei documenti richiamati non è pertanto necessaria quando gli stessi siano conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, quale amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, un avviso di accertamento con cui contestava il mancato pagamento di tributi, fondandolo sul p.v.c. redatto dalla Guardia di finanza all’esito di una verifica nei confronti della società. Il p.v.c. era stato notificato al solo rappresentante legale dell’ente.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso per insufficienza di motivazione, non essendo stato allegato il verbale richiamato. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando che la documentazione posta a base della pretesa non era stata portata a conoscenza del contribuente. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si denuncia la motivazione insufficiente della sentenza di appello, e lo rigetta. Dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, coincidente con la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa, restando esclusa la semplice sufficienza. La sentenza impugnata, seppure sinteticamente, espone l’iter argomentativo dei giudici di merito e si colloca al minimo costituzionale.

È invece fondato il primo motivo. L’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. Nell’ipotesi di doppia motivazione per relationem, l’avviso è legittimo quando il p.v.c. richiamato faccia a sua volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.

Il principio, affermato per il socio di società a ristretta base partecipativa, va esteso a fortiori all’amministratore. Se il socio ha la semplice facoltà di prendere visione degli atti emessi nei confronti della società e dei relativi documenti giustificativi, l’amministratore ha un vero e proprio obbligo di conoscere l’andamento dell’intera attività sociale, di valutare quei documenti e di reagire, mediante impugnazione, agli atti impositivi illegittimi emessi nei confronti dell’ente.

Né può distinguersi tra amministratore di diritto e amministratore di fatto. Quest’ultimo, ingerendosi nell’amministrazione ed esercitando i poteri propri della gestione societaria, è equiparato all’amministratore di diritto, anche ai fini della responsabilità civile e penale, ed è gravato dell’intera gamma dei doveri connessi alla carica. Non può quindi lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto personalmente la notificazione dell’atto, dovendosi ritenere che fosse a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società.

La Commissione tributaria regionale, dichiarando nullo l’avviso sulla sola base della mancata notifica del p.v.c. al contribuente, non ha applicato tali principi e ha omesso ogni valutazione della concreta posizione ricoperta. Il contribuente, amministratore di fatto, non era estraneo all’ente sottoposto a verifica, e tale qualifica non risultava contestata; l’accertamento traeva origine da un’indagine penale avviata nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2639 c.c. Era necessario accertare se il p.v.c. e gli allegati fossero conosciuti o conoscibili alla luce del suo ruolo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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