Agevolazioni fiscali: detrazione solo per erede con detenzione diretta del bene (Cass. civ. Sez. V n. 11731 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’art. 2, comma 5, legge n. 289/2002 dispone che, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Tale locuzione impone che l’immobile sia nella concreta disponibilità personale dell’erede per le sue esigenze abitative, anche saltuarie, e che la disponibilità sia diretta, restando esclusa la detenzione per interposta persona, come nel caso di locazione o comodato. Le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non sono applicabili a casi non riconducibili al loro significato letterale. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una questione di legittimità costituzionale, essendo tale iniziativa riservata al giudice.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo, ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, del modello 730/2010, chiedendone l’annullamento per insussistenza della pretesa. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma agevolativa dovesse essere interpretata alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettava l’originario ricorso. Il giudice di appello rilevava che il contribuente, in qualità di erede della madre, originaria titolare dell’agevolazione, non aveva la detenzione diretta dei beni, regolarmente locati a terzi. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due profili distinti. Il primo attiene all’interpretazione del concetto di detenzione materiale e diretta. Il secondo riguarda la sollecitazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Quanto al primo, il ricorrente sosteneva che la nozione di detenzione non potesse essere intesa come immediata disponibilità del bene e che fossero possibili letture alternative della norma. La Corte respinge la tesi. Non si tratta di diverse interpretazioni del concetto, ma di un tentativo di manipolare il contenuto della norma per ricomprendervi soggetti e casi implicitamente esclusi. La detenzione materiale e diretta richiede che il bene sia nella concreta disponibilità dell’erede per le sue esigenze abitative e che tale disponibilità sia diretta, con esclusione della detenzione per interposta persona.
Il confronto con il proprietario di una seconda casa è giudicato improprio: l’erede non ha mai sostenuto spese di ristrutturazione e non è mai stato titolare in proprio di alcuna agevolazione. Irrilevanti appaiono anche le differenze tra locazione e comodato, poiché in entrambi i casi il terzo ha la detenzione esclusiva del bene per la durata del contratto.
Sul secondo profilo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui non può costituire motivo di ricorso la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, riservata al potere decisorio del giudice ai sensi dell’art. 23 legge n. 87/1953. Le parti possono solo sollecitare il giudice a sollevarla. Ne deriva l’inammissibilità del motivo formulato come diretto esclusivamente a prospettare tale questione. La Corte richiama in tal senso Cass. Sez. Un. n. 7929/2013 e Cass. n. 9284/2018.
Nel merito, la questione è comunque manifestamente infondata. Le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, secondo un principio riaffermato da Cass. Sez. Un. n. 18574/2016 e Cass. Sez. Un. n. 11373/2015, e non applicabili a casi non riconducibili al significato letterale. La Corte dichiara altresì vaga la doglianza fondata sull’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ricordando l’ampio margine di discrezionalità statale in materia di tassazione. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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