Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: onere della prova e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7212 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, la fittizietà dell’operazione, mentre spetta al contribuente fornire la rigorosa prova contraria della sua effettiva esistenza. Tale prova non può fondarsi sulla mera esibizione della fattura, sulla regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, trattandosi di elementi facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio per simulare la realtà dell’operazione. La censura di violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio è ammissibile in cassazione ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., in quanto non volta a una diversa ricostruzione fattuale ma a denunciare l’erronea applicazione dei criteri legali di valutazione della prova.

Il Fatto

A seguito di verifica nei confronti della società contribuente, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento con cui disconosceva la deduzione di costi per complessivi euro 470.474,00, di cui euro 96.350,00 relativi a fatture ritenute emesse per operazioni oggettivamente inesistenti da due società collegate, qualificate come mere “cartiere”. L’Ufficio ipotizzava che la società utilizzasse i sub-appaltatori collegati per abbattere gli utili, omettendo questi ultimi di adempiere agli obblighi fiscali. Stante la ristretta base azionaria della contribuente, l’Agenzia notificava avvisi di accertamento anche ai due soci, per il recupero a tassazione di maggiori redditi di capitale.

La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Amministrazione, ritenendo integrata la prova contraria dalla documentazione prodotta dalla società. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, accertata la tempestiva presenza nel fascicolo d’ufficio della copia autentica del provvedimento impugnato.

Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, la Corte ne ha affermato l’ammissibilità, precisando che la doglianza non mira a una diversa ricostruzione del fatto ma a censurare l’erronea applicazione dei criteri legali di valutazione della prova. Nel merito, ha richiamato il costante principio secondo cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione è gravata dell’onere di dimostrare la fittizietà anche mediante presunzioni semplici, mentre al contribuente spetta la rigorosa prova contraria.

La Corte ha poi evidenziato che tale prova non può risolversi nell’esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, essendo elementi che, per loro natura, possono essere agevolmente predisposti allo scopo di dare parvenza di realtà a un’operazione fittizia.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la CTR non si fosse conformata ai richiamati criteri, avendo attribuito valore di prova contraria a mere emergenze formali — quali bolle di trasporto, contratti di appalto, prospetti di contabilità di cantiere e buste paga — svalutando i pregnanti elementi sintomatici addotti dall’Ufficio, tra cui la liquidazione di una delle società emittenti, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’assenza di struttura organizzativa idonea. Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento della prima censura.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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