Dichiarazione integrativa preclusa dopo la notifica dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 4139 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la facoltà di presentare la dichiarazione integrativa a favore, prevista dall’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, non può essere esercitata dopo la notifica dell’avviso di accertamento. La preclusione opera anche quando la rettifica sia finalizzata a correggere componenti negative del reddito, poiché una correzione successiva alla contestazione dell’Ufficio si risolverebbe in un inammissibile strumento per eludere le sanzioni. Tale istituto è funzionalmente assimilabile al ravvedimento operoso, il quale presuppone che il contribuente non abbia ancora ricevuto l’accertamento.
Il Fatto
Il contribuente, esercente attività di rivendita di tabacchi e generi di monopolio, era destinatario di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011, emesso in ragione dei costi di esercizio di una società controllata, ribaltati sulla ditta individuale.
A seguito della notifica dell’atto impositivo, il contribuente presentava una dichiarazione integrativa, ritenuta dall’Ufficio tardiva e inammissibile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, accogliendo parzialmente l’appello dell’Amministrazione, dichiarava legittimo l’avviso limitatamente alle sanzioni, ammettendo invece la rimodulazione del reddito dichiarato. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, non essendo stata fornita l’attestazione di pagamento idonea a ritenere completata la procedura ex legge n. 197/2022.
Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente, la Corte ha ritenuto infondata la censura, richiamando il principio del “minimo costituzionale” della motivazione di cui alle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La sentenza impugnata espone in modo adeguato le ragioni della decisione, rendendo il sindacato di legittimità precluso.
Il secondo motivo concerne la violazione dell’art. 2, comma 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 5, d.l. n. 193/2016. La Corte osserva che la norma, nel testo novellato, non distingue più tra dichiarazione a favore e a sfavore, unificando il termine per rimediare a errori od omissioni entro i termini di accertamento di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
Ne consegue che il contribuente che abbia già ricevuto un avviso di accertamento non può più presentare una dichiarazione integrativa. Tale facoltà, operando come il ravvedimento operoso, presuppone che la correzione avvenga prima della contestazione. Nel caso di specie, la rettifica era avvenuta a seguito e a causa dell’accertamento, configurandosi come uno strumento per sottrarsi alle sanzioni.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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