Inammissibile il ricorso che censura la valutazione degli estratti conto bancari (Cass. civ. Sez. I n. 5938 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La censura che investe la ricostruzione del saldo di un rapporto di conto corrente, deducendo l’inidoneità della documentazione prodotta, non integra violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché non denuncia l’attribuzione dell’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato, ma l’erroneo apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Parimenti non configura violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. la doglianza che contesti il maggior convincimento attribuito ad alcune prove, trattandosi di valutazione consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. Il ricorso è inammissibile quando omette di indicare se l’azione di primo grado mirasse al ricalcolo del saldo o alla ripetizione dell’indebito versato alla chiusura del conto, difettando di autosufficienza.
Il Fatto
La banca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che, in riforma della decisione del Tribunale di Palmi, l’aveva condannata al pagamento in favore del controricorrente di una somma indebitamente versata nell’esecuzione di un contratto di conto corrente. La ricorrente era subentrata nei rapporti di un altro istituto di credito.
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ., contestando la ricostruzione del saldo finale operata dal giudice di merito in presenza di estratti conto intermedi mancanti. La controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. e ne condivide integralmente le conclusioni. Il primo passaggio riguarda la pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ.: essa si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto che la parte onerata abbia assolto tale onere. In quest’ultimo caso vi è un mero errore di apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la Corte richiama Sezioni Unite n. 20867 del 2020: la norma è violata solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. È invece inammissibile la doglianza che contesti il diverso peso attribuito alle prove, attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
Il terzo profilo concerne la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012. Secondo Sezioni Unite n. 8053 del 2014, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa. Nel caso di specie una motivazione esiste, discutibile ma eccedente tale soglia.
La Corte aggiunge che la ricorrente omette di precisare se l’azione di primo grado mirasse al ricalcolo del saldo, ipotesi in cui l’incompletezza degli estratti conto può assumere rilevanza, o alla ripetizione dell’indebito versato alla chiusura del conto, dove l’attore può limitare la pretesa a singole frazioni del rapporto. Sotto questo profilo il ricorso è privo di autosufficienza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Il giudizio è definito in conformità della proposta, con conseguente condanna della parte istante ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., secondo Sezioni Unite n. 28540 del 2023, al pagamento di una somma liquidata equitativamente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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