La clausola a prima richiesta integra richiesta stragiudiziale ex art. 1957 c.c (Cass. civ. Sez. 3 n. 23608 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia fideiussoria, qualora le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla clausola di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. deve intendersi riferito, giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Ne consegue che è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Il Fatto
Una banca, incorporante di precedente istituto di credito, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di due fideiussori di una società per il pagamento del saldo debitore di un conto corrente e di un mutuo chirografario. Il fideiussore proponeva opposizione, deducendo l’intervenuta liberazione dal vincolo ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., sostenendo che la banca avesse concesso ulteriore credito senza autorizzazione e che avesse agito tardivamente contro la debitrice principale, la quale risultava inadempiente dal novembre 2018.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando la liberazione del fideiussore. La società cessionaria del credito proponeva appello e la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di condanna del fideiussore. Questi ricorreva per cassazione e la banca cessionaria resisteva con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, che riguardavano la decadenza ex art. 1957 c.c.. Il fideiussore, qualificato come consumatore, deduceva la violazione dell’art. 33 d.lgs. n. 206/2005 e dell’art. 1957 c.c. per aver la corte territoriale ritenuto la clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta” idonea ad evitare la decadenza della garanzia.
La Corte ha chiarito che la clausola in esame non determina uno squilibrio tra le parti: essa non contiene una rinuncia preventiva alle tutele accordate al fideiussore dall’art. 1957 c.c., non esclude la proponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia e non incide sul termine semestrale previsto dalla disposizione, limitandosi a regolare le modalità attraverso le quali il creditore può utilmente impedire la decadenza. La qualificazione del fideiussore come consumatore e l’operatività della clausola di pagamento a prima richiesta operano su piani concettualmente distinti e, lungi dall’escludersi reciprocamente, concorrono a definire il contenuto del rapporto di garanzia. I motivi sono stati quindi ritenuti infondati.
Infondato è stato altresì ritenuto il terzo motivo, con cui si sosteneva che il dies a quo del termine decadenziale dovesse decorrere dal singolo inadempimento. Costituisce invece principio consolidato che nel contratto di mutuo l’obbligazione è unica e la divisione in rate non fraziona il debito in autonome obbligazioni: il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine ex art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell’ultima di esse.
Parimenti infondati sono risultati i motivi riguardanti l’asserita violazione dell’art. 1956 c.c. — non vertendosi in un giudizio di merito di terzo grado — e l’omessa motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., non ricorrendo i tassativi casi di nullità della sentenza previsti dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.
Il ricorso incidentale condizionato è stato infine dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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