Licenziamento illegittimo per messaggi offensivi in chat privata coperta da segretezza (Cass. civ. Sez. V n. 5936 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contenuto delle comunicazioni inviate dal lavoratore tramite messaggistica istantanea a un gruppo ristretto e determinato di colleghi ricade nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., che garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza anche dopo la ricezione e con riguardo ai mezzi elettronici e informatici. La circostanza che il datore di lavoro apprenda quel contenuto per iniziativa di uno dei destinatari non elide lo statuto costituzionale della comunicazione. Ne consegue che il contenuto in sé di una comunicazione privata, trasmessa con modalità idonee a escludere terzi, non può essere elevato a giusta causa di licenziamento, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui l’azienda ne sia venuta a conoscenza. Il potere disciplinare non si estende a un sindacato di tipo meramente morale sulle opinioni espresse in ambito riservato.
Il Fatto
Una società aveva licenziato un dipendente contestandogli di avere inviato, in una chat WhatsApp ristretta denominata “Amici di lavoro” cui partecipavano quattordici colleghi, messaggi vocali dal contenuto offensivo, denigratorio e razzista verso un superiore gerarchico. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso e condannato la società alla reintegrazione con l’indennità risarcitoria; la Corte d’appello aveva confermato la decisione.
I giudici di merito avevano qualificato i messaggi come comunicazione privata tutelata dall’art. 15 Cost., non assimilabile alla pubblicazione su una bacheca accessibile a un numero indeterminato di persone, ed avevano escluso la natura diffamatoria delle espressioni per la loro destinazione a un gruppo limitato. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, contestavano l’applicazione dell’art. 15 Cost. e l’omesso bilanciamento con l’art. 32 Cost. e con l’art. 2087 c.c. La Corte ricostruisce la norma costituzionale distinguendo la libertà di comunicare, che presuppone la determinatezza dei destinatari, dalla segretezza, che attiene alla volontà del mittente di escludere terzi dalla conoscenza del contenuto. La tutela opera solo se il rapporto comunicativo è attuato con modalità idonee ad assicurare la riservatezza.
Il Collegio richiama la Corte cost. n. 170 del 2023, che ha ricondotto posta elettronica e messaggi WhatsApp nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., assimilandoli a lettere o biglietti chiusi, e ha precisato che la garanzia perdura anche dopo la ricezione, finché il messaggio non perda ogni carattere di attualità trasformandosi in documento storico. Nel percorso argomentativo entrano anche i riferimenti alla giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 8 CEDU e il richiamo a Cass. pen. n. 25549 del 2024.
La Corte valorizza quindi il precedente di Cass. n. 21965 del 2018, secondo cui i messaggi scambiati in una chat privata, diretti unicamente agli iscritti a un determinato gruppo e non a una moltitudine indistinta, costituiscono corrispondenza privata inviolabile e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria.
Applicando tali principi, il Collegio osserva che il messaggio è stato inviato a persone determinate e che le caratteristiche tecniche del mezzo riflettono l’intento di escludere terzi dalla conoscenza. La violazione della segretezza è avvenuta ad opera di uno dei partecipanti alla chat, evenienza che non fa venir meno la protezione costituzionale: l’informazione così acquisita può al più attivare forme di attenzione per eventi successivi, ma non fondare un recesso disciplinare. La Corte ricorda che le condotte extralavorative rilevano solo se idonee a incidere negativamente sul rapporto fiduciario e che non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale, idoneo a comprimere spazi di libertà costituzionalmente protetti.
Il terzo motivo, sulla valenza penale del contenuto dei messaggi, è assorbito, essendo stato addebitato il solo invio di messaggi offensivi e non una comunicazione diretta al soggetto asseritamente minacciato; la Corte richiama il principio secondo cui la diffusione di un messaggio offensivo in una chat WhatsApp non configura l’aggravante dell’uso del mezzo di pubblicità (Cass. pen. n. 37818 del 2023). Assorbito anche il quarto motivo, relativo alle istanze istruttorie. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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