Licenziamento disciplinare e sproporzione della sanzione: la tutela indennitaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5940 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare, il riconoscimento della sproporzione tra la sanzione espulsiva e il fatto accertato non equivale alla insussistenza del fatto posta a fondamento della tutela reintegratoria: la condotta, una volta accertata nella sua materialità, resta punibile e richiede soltanto una sanzione conservativa. Ne deriva che, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo per ragioni di proporzione, il rapporto si risolve e al lavoratore spetta la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, non quella reale del comma 4. Resta fermo che il vizio di omessa pronunzia non sussiste quando il giudice del merito abbia comunque esaminato il punto, sia pure in forma sintetica.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società dal 1999, è stato licenziato per giusta causa nel maggio 2021 per aver rivolto a un collega espressioni offensive in presenza di un terzo dipendente. Ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale, chiedendo la reintegrazione ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 per insussistenza del fatto e vizi procedurali, e in subordine la tutela indennitaria.

Il Tribunale ha qualificato il recesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo e ha limitato la condanna all’indennità di preavviso, rigettando l’opposizione. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, ha invece ravvisato la sproporzione della sanzione espulsiva e ha applicato la tutela indennitaria, liquidando una somma pari a euro 59.960,88. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorrente ha contestato l’applicazione del comma 5 anziché del comma 4 dell’art. 18 legge n. 300/1970, sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo escluso il giustificato motivo soggettivo, avrebbe dovuto riconoscere la reintegrazione. Il motivo è stato giudicato infondato.

Per il Collegio la tutela reale attenuata presuppone che il giudice accerti che il fatto non sussiste, oppure che sia previsto dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa. Nessuna di tali fattispecie ricorreva nel caso esaminato. Neppure il ricorrente ha indicato la clausola contrattuale o disciplinare che prevedesse espressamente la condotta contestata come punibile con sanzione conservativa.

La Corte ha quindi distinto il piano dell’accertamento del fatto da quello della proporzione sanzionatoria. La Corte d’Appello si è mossa soltanto sul secondo, ritenendo che la condotta sarebbe stata sanzionabile al massimo con una sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Tale valutazione fonda la tutela indennitaria, non quella reintegratoria.

Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia il settimo motivo di reclamo relativo alla violazione del diritto di difesa per errata contestazione degli addebiti. La censura è stata convertita in quella di omessa pronunzia ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è stata dichiarata infondata.

I giudici del reclamo hanno infatti esaminato il punto, affermando che il richiamo all’art. 2105 c.c. nella lettera di licenziamento costituiva un errore materiale e che l’addebito contestato non è mai mutato. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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