Credito di regresso del fideiussore ammesso al passivo solo dopo il pagamento (Cass. civ. Sez. I n. 5964 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di creditori, il fideiussore che non abbia integralmente soddisfatto il creditore garantito non è titolare di alcun credito di regresso nei confronti del debitore fallito e non può essere ammesso al passivo, neppure con riserva. Il pagamento integrale in favore del creditore comune non è condizione di efficacia, ma presupposto costitutivo del diritto di regresso. L’art. 55, comma 3°, l.fall. ha natura eccezionale e non è applicabile in via analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano perfezionati prima dell’apertura del concorso. Il soddisfacimento integrale del creditore, ai sensi dell’art. 61, comma 2°, l.fall., è il fatto che attribuisce al garante la legittimazione a insinuarsi al passivo del debitore principale, con istanza tempestiva o tardiva.
Il Fatto
Una banca ha proposto opposizione allo stato passivo di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, nella parte in cui il commissario liquidatore non ha ammesso in via condizionale i crediti di firma non ancora escussi, dalla stessa vantati quale garante. La procedura ha resistito deducendo l’impossibilità di ammettere con riserva quei crediti, proprio in quanto non oggetto di avvenuta escussione.
Il tribunale ha respinto l’opposizione, osservando che le garanzie non erano state escusse e che le ipotesi di ammissione con riserva sono tipiche: prima dell’escussione, ha aggiunto, non esiste il credito del fideiussore verso il debitore principale. La banca ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi; nelle more ha rinunciato ai primi tre, cui la procedura ha aderito, con conseguente estinzione parziale del giudizio. La Corte ha ritenuto il quarto motivo di valenza nomofilattica e lo ha assegnato alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il quarto motivo è parzialmente fondato. Il decreto impugnato, pur richiamando le garanzie prestate dall’istituto, non ha esaminato la domanda fondata su una fideiussione prestata in favore della banca dalla società insolvente. Su questo profilo la domanda è rimasta priva di decisione, con violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità parziale del provvedimento. Irrilevante, in questa sede, l’eccepita decadenza, rimessa al giudice di merito.
La statuizione di rigetto dell’ammissione condizionale dei crediti di regresso è invece corretta. La questione residua riguarda la possibilità, per il fideiussore, di insinuare con riserva il proprio credito di rivalsa prima di aver adempiuto verso il creditore. La giurisprudenza ha conosciuto soluzioni diverse: un primo indirizzo ammetteva l’insinuazione con riserva, ravvisando nel regresso un credito condizionale; la giurisprudenza successiva ha superato tale lettura.
La Corte richiama Cass. n. 903 del 2008, secondo cui il credito di regresso non dipende dalla preventiva domanda condizionata, ma deriva dalla completa soddisfazione del creditore. Gli artt. 61 e 62 l.fall. confermano che, per i pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento, il regresso è subordinato all’integrale soddisfacimento del creditore. La ratio della norma speciale è evitare duplicazioni di concorso e di accantonamenti sulla stessa pretesa.
La fattispecie costitutiva del regresso è dunque complessa: fideiussione stipulata prima del fallimento e pagamento integrale del garante al creditore comune. Il pagamento è elemento costitutivo, non semplice condizione esterna: in sua mancanza il diritto non esiste. L’art. 55, comma 3°, l.fall. è disposizione eccezionale, derogatoria del principio di cristallizzazione, non suscettibile di applicazione analogica. Né vale il richiamo all’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., che mira a un facere del debitore e non a un dare.
Il garante che non ha pagato non può dolersi del mancato accantonamento: il pregiudizio non differisce da quello dei creditori non ancora insinuati. Una volta eseguito il pagamento, resta ferma la legittimazione a far valere il regresso, anche in via tardiva e con surrogazione. Il quarto motivo è accolto nei limiti esposti; il decreto è cassato con rinvio al tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, mentre il quinto motivo è respinto.
Nota della Redazione
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