Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. I n. 17671 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario è individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. La richiesta di distrazione non è qualificabile come autonoma domanda, cosicché il suo accoglimento in sede di correzione risponde al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo. Il procedimento di correzione, di natura amministrativa, esclude l’individuazione di una parte soccombente in senso proprio e quindi la regolazione delle spese.
Il Fatto
Il difensore del Comune, dichiratosi antistatario, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza con cui la Corte di cassazione, decidendo su un ricorso in materia di pagamento dei maggiori oneri sopportati da una società per l’esecuzione di lavori commissionati dal Comune con contratto di appalto, aveva condannato una parte al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nel controricorso il difensore aveva avanzato richiesta di distrazione delle spese in proprio favore, ma la Corte aveva omesso di provvedere sul punto. Da qui l’istanza di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: avverso il provvedimento che, condannando una parte alle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore antistatario, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., in mancanza di esplicita disposizione di legge.
Tale rimedio è ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, in forza dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. La sua esperibilità si collega alla disposizione dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., dettata ai fini della revoca della distrazione quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore.
La giustificazione risiede nella natura giuridica della richiesta, non qualificabile come autonoma domanda, e nella coerenza con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo: il difensore ottiene con maggiore rapidità un titolo esecutivo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 16037 del 2020 e le Sez. VI n. 12437 del 2017 e n. 8578 del 2014.
Nel caso concreto le altre parti, nonostante la rituale notificazione del ricorso a mezzo PEC, non si sono costituite, dimostrando di non avere interesse a resistere all’istanza. Dalla copia autentica dell’ordinanza emerge l’omessa valutazione della richiesta di distrazione.
La Corte dispone pertanto la correzione, con l’aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo. Non occorre provvedere sulle spese del presente procedimento, di natura amministrativa, che esclude una parte soccombente in senso proprio, come affermato dalle Sez. VI n. 12184 del 2020, n. 14 del 2016 e n. 21213 del 2013.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione