Omessa distrazione spese: correzione con procedura ex artt. 287-288 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5975 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, in assenza di un’espressa indicazione legislativa. La richiesta di distrazione non assurge a domanda autonoma, con la conseguenza che la sua omissione integra un mero lapsus calami emendabile. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Il procedimento di correzione, di natura sostanzialmente amministrativa, non incide sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento da emendare e non configura alcuna situazione di soccombenza, nemmeno quando la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica.
Il Fatto
Con ordinanza n. 6769 del 2023 la Corte, sesta sezione civile, aveva accolto il ricorso di un lavoratore incentrato sull’erronea liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore ai minimi tariffari, cassando la sentenza del giudice di merito e liquidando le spese di entrambi i gradi a carico dell’INPS.
Il difensore della parte vittoriosa ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., rilevando che l’ordinanza aveva omesso di disporre la distrazione delle spese processuali, sia per il giudizio di merito sia per quello di legittimità, nonostante la relativa richiesta fosse contenuta nelle conclusioni del ricorso per cassazione. L’INPS è rimasto intimato e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Dalle conclusioni del giudizio di legittimità, riprodotte nel ricorso per correzione, emerge che era stata presentata richiesta di distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., per il giudizio di merito e per quello di legittimità, e che, per mero lapsus calami, tale statuizione è stata omessa.
La Corte richiama il proprio costante orientamento secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, invero, non assurge a domanda autonoma, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010.
La procedura di correzione è coerente con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, e salvaguarda il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
Il rimedio, inoltre, è applicabile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della stessa Corte. Si deve pertanto disporre la correzione, con l’aggiunta della clausola di distrazione nella parte motiva e nel dispositivo dell’ordinanza emendanda.
Quanto alle spese, nessuna statuizione va adottata. Il procedimento di correzione presenta natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in una situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto d’interessi già regolato dal provvedimento da emendare. Ne consegue che nessuna situazione di soccombenza si può configurare, anche nell’ipotesi in cui la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica, come affermato dalle Sezioni Unite n. 29432 del 2024. La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimento corretto, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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