Prescrizione contributi gestione separata: rileva il differimento dei termini di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13163 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Rileva, ai fini della decorrenza, anche il differimento dei termini di versamento disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997. Tali decreti hanno natura regolamentare, e non meramente amministrativa, sicché sono sindacabili dal giudice di legittimità e non richiedono produzione documentale in giudizio. Il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010, previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i versamenti scadenti il 16 giugno 2010, opera in base al fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica per cui sono stati elaborati studi di settore, a prescindere dalla condizione soggettiva di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce dichiarava la prescrizione dei contributi dovuti da un professionista alla gestione separata dell’INPS per l’anno 2009. Il giudice di merito individuava il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale alla data del 16 giugno 2010, ritenendo interrotta la prescrizione solo con la richiesta di pagamento dell’ente del 30 giugno 2015, con conseguente maturazione del termine.
L’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. e della normativa in materia di versamento dei contributi, sostenendo l’erronetà della decorrenza individuata dalla Corte territoriale. Il professionista resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente. Ha affermato che, ove la questione della prescrizione sia stata oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, è l’intera fattispecie prescrizionale a costituire oggetto di esame in sede di legittimità, con la conseguenza che il giudice può scrutinare anche l’individuazione del dies a quo del termine, senza che su tale profilo possa formarsi giudicato interno, richiamando le pronunce Cass. n. 28565/2022 e Cass. n. 31685/2022.
Quanto alla natura del d.P.C.M. del 10 giugno 2010, il Collegio ne ha escluso la natura di mero atto amministrativo, qualificandolo come atto a contenuto normativo avente natura regolamentare, in quanto emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, con efficacia erga omnes e sindacabile dal giudice di legittimità, richiamando Cass. n. 35563/2021 e i precedenti ivi citati.
Nel merito, la Corte ha ribadito che, secondo l’orientamento consolidato, la prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ex art. 55 r.d.l. n. 1827/1935. Ha precisato che assume rilievo anche il differimento dei termini disposto dai d.P.C.M., come quello previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010, che ha spostato al 6 luglio 2010 il versamento dei contributi per l’anno 2009, senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività per cui sono stati elaborati studi di settore. Ha richiamato, sul punto, Cass. n. 24186 del 2024 e Cass. n. 10273 del 2021.
La Corte ha infine chiarito che il beneficio del differimento opera in base al fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per cui sono stati elaborati studi di settore, non rilevando la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale, conformemente a quanto già affermato da Cass. n. 22336 del 2022, Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022 e Cass. n. 24668 del 2022. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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