Contributo unificato dovuto solo se i motivi aggiunti ampliano il thema decidendum (Cass. civ. Sez. V n. 5971 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il presupposto impositivo del contributo unificato correlato alla proposizione dei motivi aggiunti non dipende dalla qualificazione formale dell’atto come motivo aggiunto proprio o improprio, ma dalla circostanza che esso determini un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia già pendente. Tale ampliamento ricorre quando sia chiesto l’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, con conseguente connessione debole, meramente fattuale, con la causa introdotta dal ricorso principale; deve invece escludersi quando i motivi aggiunti abbiano ad oggetto atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione forte di cause. Il giudice nazionale, ove accerti l’insussistenza di oggetti effettivamente distinti, è tenuto a dispensare l’amministrato dal pagamento dei tributi giudiziari cumulativi. La distinzione tra i contenuti degli atti processuali integra accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo con specifica deduzione della violazione dei criteri di ermeneutica o del vizio di motivazione.

Il Fatto

Un’impresa aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento di esclusione da una gara per l’affidamento di servizi giornalistici. Nel corso del giudizio proponeva motivi aggiunti per contestare anche l’aggiudicazione intervenuta in favore di altra società. L’amministrazione finanziaria emetteva un invito al pagamento del contributo unificato assumendo che i motivi aggiunti avessero introdotto domande nuove.

Il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione dell’invito. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione, rilevando che i motivi aggiunti contenevano le stesse sostanziali ragioni del ricorso introduttivo, senza alcuna modifica o ampliamento del thema decidendum. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – TAR per il Lazio ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava violazione dell’art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l’impugnazione con motivi aggiunti del distinto provvedimento di aggiudicazione, a fronte dell’originaria impugnazione dell’esclusione, integrasse il presupposto impositivo per la novità della domanda.

La Corte richiama l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, che riconduce ai fini del contributo unificato ai ricorsi i soli motivi aggiunti che introducono domande nuove, e l’art. 43 d.lgs. n. 104/2010, che distingue i motivi aggiunti propri, volti a dedurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, dai motivi aggiunti in senso improprio, rivolti all’impugnazione di provvedimenti connessi a quello già gravato. Il successivo art. 120, comma 7, d.lgs. n. 104/2010 impone l’impugnazione con motivi aggiunti dei nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara.

Il Collegio osserva che l’interpretazione di prassi dell’Amministrazione non è condivisibile alla luce della giurisprudenza unionale. La CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, Orizzonte Salute ha ammesso tributi giudiziari multipli solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia pendente; diversamente, l’obbligo di pagamento aggiuntivo contrasta con l’accessibilità dei mezzi di ricorso e con il principio di effettività.

Su questa linea la Corte ha già affermato, con le pronunce Cass. n. 23873 del 2020 e Cass. n. 23530 del 2020, che ai fini impositivi non rileva la distinzione tra motivi aggiunti propri e impropri, occorrendo accertare se determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum. L’ampliamento ricorre quando sia chiesto l’annullamento di provvedimenti autonomamente lesivi e la causa si ponga in rapporto di connessione debole con quella concernente l’atto originario; è escluso quando il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento impugnato, con connessione forte di cause.

Nel caso concreto il giudice del gravame, esaminati gli atti rilevanti a fini impositivi, ha legittimamente escluso che i motivi aggiunti avessero comportato un considerevole ampliamento del thema decidendum, risultando le ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle del ricorso principale. La censura attinge inoltre l’accertamento in fatto sul contenuto degli atti processuali senza dedurre la violazione dei criteri di ermeneutica o il vizio di motivazione, risultando pertanto inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alla somma ulteriore ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *