Sgravi contributivi e DURC negativo: la regolarità deve essere costante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10815 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, il possesso del DURC, la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio da parte dell’INPS non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovute in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi gravanti sul datore di lavoro. Il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché in caso di contestazione la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all’accertamento giudiziale. La regolarizzazione tardiva, successiva al termine di quindici giorni dalla comunicazione di irregolarità, non è idonea a sanare l’omissione ed evitare la decadenza dagli sgravi, in quanto il sistema richiede una costante regolarità contributiva del beneficiario quale presupposto dell’applicazione delle agevolazioni.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito con cui l’INPS aveva intimato il pagamento di contributi dovuti per il mese di dicembre 2017, a seguito della revoca degli sgravi contributivi per nuove assunzioni. Il Tribunale di Milano aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Milano, riformando la decisione, aveva ritenuto legittima la decadenza dal beneficio per mancanza di regolarità contributiva alla data di emissione del DURC negativo. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, poiché contestavano l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva infatti rilevato che, a seguito dell’invito a regolarizzare l’omissione contributiva riguardante i lavoratori iscritti alla gestione separata, il pagamento era avvenuto solo dopo due mesi, e non entro il termine di quindici giorni previsto dalla normativa, tanto che nel frattempo era stato rilasciato il DURC negativo. Il tardivo versamento rispetto all’invito del 26.1.2018 aveva determinato la decadenza dai benefici contributivi.
Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto la censura non risultava essere stata proposta nei gradi di merito, apparendo nuova in sede di legittimità, e comunque perché volta a contestare il merito della decisione e l’accertamento di fatto riservato alla Corte d’appello.
I motivi dal quinto al settimo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il DURC non ha valore costitutivo ma è atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’INPS non determina l’inesigibilità delle differenze contributive. Consentire la sanatoria in assenza del rispetto del termine di quindici giorni dalla comunicazione di irregolarità contrasterebbe con l’esigenza, insita nell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, di una necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto degli sgravi contributivi.
L’ottavo motivo è stato parimenti ritenuto infondato. La Corte ha precisato che l’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 ha portata generale e non distingue alcuna categoria o settore, fissando il possesso del DURC quale condizione necessaria per la fruizione delle agevolazioni contributive. Non può quindi sostenersi che l’esonero di cui alla l. n. 190/2014 fosse estraneo all’ambito dei benefici contributivi. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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