Responsabilità per rovina da lavori eseguiti dal terzo (Cass. civ. Sez. III n. 6119 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per rovina di edificio prevista dall’art. 2053 cod. civ. ha natura oggettiva e grava sul proprietario o su altro titolare di diritto reale di godimento, in base al criterio formale del titolo. Essa può essere esclusa solo dimostrando che i danni non derivano da vizi di costruzione o difetto di manutenzione, ma da un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato. Chi ha materialmente eseguito i lavori che hanno provocato il crollo è legittimato passivo rispetto alla domanda risarcitoria, perché la sua condotta costituisce l’unica origine causale del danno. L’estensione del contraddittorio alla proprietaria dell’immobile risulta pertanto inutile.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare convenne in giudizio davanti al Tribunale il titolare dell’appartamento sovrastante, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. I lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile superiore avevano provocato il cedimento del solaio intermedio, mettendo in pericolo la staticità del fabbricato. Il convenuto rimase contumace.
Espletata la prova per testi e disposta una c.t.u., il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto ai lavori di ripristino e al risarcimento dei danni. La sentenza fu impugnata e la Corte d’appello rigettò il gravame, confermando che i lavori dannosi erano stati eseguiti dall’appellante. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del difetto di legittimazione passiva e della violazione dell’art. 2053 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e rileva che le osservazioni del ricorrente non si confrontano con le argomentazioni ivi contenute. La Corte territoriale ha fondatamente attribuito al ricorrente la responsabilità dei danni, individuandolo come legittimato sostanziale rispetto alla domanda risarcitoria.
Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione dei limiti soggettivi del giudicato per non essere stata disposta l’integrazione del contraddittorio, è infondato. La Corte d’appello ha accertato che i lavori che avevano causato il crollo del solaio erano stati eseguiti proprio dal ricorrente. In una situazione del genere, l’estensione del contraddittorio alla proprietaria sarebbe stata inutile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che la responsabilità per rovina di edificio di cui all’art. 2053 cod. civ. si caratterizza per la specialità rispetto all’art. 2051 cod. civ., essendo posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo. Non è sufficiente il mero potere d’uso della res.
Tale responsabilità ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì a un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato. Il principio è stato affermato dall’ordinanza n. 9694 del 2020 e sostanzialmente ribadito dall’ordinanza n. 34401 del 2023.
Nel caso specifico, la Corte di merito ha accertato essere incontestato che i lavori che avevano causato il crollo erano stati eseguiti dal ricorrente, il quale ne aveva ammesso la paternità. Appare quindi fuorviante il tentativo di invocare una deroga al regime dell’art. 2053 cod. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato.
Nota della Redazione
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