Procura alle liti con firma illeggibile: nulla se manca il nominativo (Cass. civ. Sez. III n. 2150 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è affetta da nullità quando rechi una sottoscrizione illeggibile e non indichi, nel testo della procura o nell’intestazione dell’atto cui accede, il nominativo del conferente e la specifica carica sociale che ne consenta l’identificazione attraverso i documenti di causa o il registro delle imprese. Rilevata tale nullità, il giudice dell’appello è tenuto ad assegnare un termine perentorio per la sanatoria del vizio ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo riformato dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis ai giudizi introdotti prima della riforma del 2022. Il mancato esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello integra un error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., che impone la cassazione con rinvio. La Suprema Corte può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. solo quando la questione non scrutinata sia in punto di diritto infondata e non richieda ulteriori accertamenti in fatto.
Il Fatto
La società attrice convenne in giudizio la società concessionaria della strada per il risarcimento dei danni riportati da un’autovettura a seguito dell’impatto con un cane, penetrato sul raccordo autostradale attraverso un varco nella rete metallica di recinzione. La convenuta eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, ascrivendo l’evento all’esclusiva responsabilità del proprietario dell’animale, chiamato in causa.
Il giudice di primo grado dichiarò la concessionaria carente di legittimazione passiva e la estromise, condannando il proprietario del cane al risarcimento. La sentenza di secondo grado, accertata la responsabilità della società quale custode ex art. 2051 cod. civ. del tratto di strada, la condannò in solido al risarcimento. La concessionaria ricorre per cassazione con quattro motivi; resiste la società attrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello per omesso esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello, prospettate in comparsa di risposta. La Corte rileva che il giudice dell’appello ha omesso di pronunciare su tali eccezioni, dedicando alla contestazione sulla regolarità della procura solo un cenno descrittivo, senza statuire in alcun modo.
Sul piano generale, la Corte ricorda che il mancato esame di una domanda o di un’eccezione configura un error in procedendo, che giustifica l’annullamento della sentenza impugnata solo se la questione non scrutinata sia decisiva. Per contro, quando la questione è infondata in punto di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può correggere la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., enunciando le ragioni del provvedimento gravato.
Passando al merito dell’eccezione, la Corte osserva che la procura ad litem conferita dalla società appellante al difensore reca una sottoscrizione illeggibile, apposta in calce a un timbro con la mera denominazione sociale, senza indicazione del nominativo del sottoscrittore né della carica sociale; analogamente l’atto di citazione in appello indica la società “in persona del legale rappresentante”, senza nome, carica o negozio di conferimento. Una procura così conformata è nulla: l’indicazione del nominativo del conferente è essenziale per rendere possibile alle altre parti e al giudice l’accertamento della legittimazione e dello ius postulandi del difensore.
La Corte richiama il principio consolidato — sulla scia di Cass., Sez. U, n. 25036 del 2013, cui si affiancano Cass. n. 16634 del 2017 e Cass. n. 8132 del 2022 — e la giurisprudenza sull’impossibilità di individuare la provenienza della firma illeggibile (Cass. n. 7765 del 2021). Verificata la nullità, il giudice dell’appello era tenuto a fissare un termine perentorio per la sanatoria: trova applicazione ratione temporis l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo riformato dalla legge n. 69/2009, che qualifica l’assegnazione del termine come doverosa, con salvezza retroattiva degli effetti della domanda, secondo quanto affermato da Cass., Sez. U, n. 37434 del 2022.
L’accoglimento del primo motivo, logicamente preliminare, assorbe le ulteriori doglianze. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito