Inammissibile il motivo promiscuo e la prova testimoniale non ammessa per irrilevanza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6162 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca promiscuamente la violazione di norme di diritto e i vizi di motivazione, senza specificare quale errore sia riconducibile a ciascun vizio tipizzato dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. La commistione determina una inestricabile promiscuità che non consente l’identificazione del devolutum e non può essere risolta dal giudice di legittimità. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, nel testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, non è configurabile quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, né può riguardare mezzi istruttori. Il provvedimento che non ammetta la prova testimoniale per irrilevanza rispetto al tema controverso è censurabile solo per difetto di motivazione costituzionalmente rilevante, non per il merito della valutazione discrezionale.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un ente locale, chiedeva al Tribunale il riconoscimento dell’illegittimità della valutazione negativa relativa a una annualità che le aveva precluso la progressione economica, con condanna al danno patrimoniale quantificato in euro 31.989,75.
Il Tribunale annullava la scheda di valutazione perché intervenuta oltre il termine di legge, ma respingeva la domanda risarcitoria per difetto di supporto probatorio. La Corte d’appello, sull’impugnazione della sola lavoratrice, confermava il rigetto quanto alla pretesa danni, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla riconoscibilità del solo danno da perdita di chance e rilevando che il documento prodotto non dimostrava in concreto la perdita della possibilità di avanzamento. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’ente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava l’omesso esame di fatti decisivi e la contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché cumula violazioni di legge e vizi di motivazione senza indicare quale errore appartenga a ciascun vizio tipico. La Corte ribadisce che tale promiscuità genera una situazione di inestricabile commistione, non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione.
Quanto all’omesso esame, il mezzo è inoltre precluso dalla doppia conforme: la sentenza impugnata conferma quella di primo grado, sicché il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la divergenza. Nel merito, il vizio dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è configurabile quando il fatto storico rilevante, ossia la perdita di chance di progressione economica, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. L’omesso esame non può del resto riguardare mezzi istruttori.
Né sussiste omessa motivazione: il giudice di appello ha chiarito la ratio della decisione, spiegando che non era stata dimostrata la possibilità concreta di ottenere la posizione rivendicata, e tale motivazione supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il secondo motivo, sulla mancata ammissione della prova testimoniale, è parimenti inammissibile. Il giudizio di non ammissione fondato sull’irrilevanza del mezzo rispetto alla dimostrazione concreta dei fatti è una valutazione di merito discrezionale, censurabile solo sotto il profilo della motivazione quando presenti lacune costituzionalmente rilevanti. Il provvedimento istruttorio è censurabile per violazione del diritto alla prova solo quando il giudice rilevi preclusioni insussistenti o affermi l’inammissibilità per motivi che prescindano dalla valutazione di rilevanza.
Il terzo motivo, sul danno da perdita di chance dimostrabile per presunzioni, è a critica libera e risente dell’inammissibilità dei motivi precedenti. La Corte conferma che, in caso di accertata illegittimità della scheda, non compete un risarcimento automaticamente commisurato alla progressione non ottenuta, ma non può essere escluso il danno da perdita di chance, entità patrimoniale a sé stante, dimostrabile anche per presunzioni. Nel caso concreto mancavano però elementi per una valutazione presuntiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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