Licenziamento del dirigente a termine: necessaria la giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13744 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro dirigenziale instaurato a tempo determinato, il recesso anticipato del datore di lavoro è legittimo soltanto in presenza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., ovvero di impossibilità sopravvenuta della prestazione, non essendo sufficiente la mera giustificatezza del licenziamento. La maggiore intensità dell’elemento fiduciario propria del rapporto dirigenziale non abbassa la soglia richiesta: occorre comunque una condotta che costituisca grave negazione degli obblighi contrattuali. L’integrazione del precetto elastico compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se la censura indica specificamente i parametri di coerenza rispetto agli standard sociali, non bastando una contestazione generica e contrappositiva. Il motivo che mescola violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo è inammissibile.

Il Fatto

Una società assume un dirigente con contratto a tempo determinato di trentasei mesi, con retribuzione fissa annua, componente variabile, benefit e un indennizzo di 150.000 euro previsto per l’ipotesi di mancata proroga allo scadere del triennio. Dopo pochi mesi la società contesta disciplinarmente al dirigente alcune mancanze e ne intima il licenziamento per giusta causa.

Il dirigente impugna il recesso. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, dichiara illegittimo il licenziamento e condanna la società al pagamento delle retribuzioni residue fino alla scadenza naturale, respingendo l’eccezione di aliunde perceptum. La Corte d’appello rigetta il gravame principale della società e, in accoglimento di quello incidentale, riconosce al dirigente anche l’indennizzo di 150.000 euro. La società ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame del quarto motivo d’appello, con cui la società aveva contestato il capo di primo grado che limitava il recesso del dirigente ai soli casi di giusta causa. La Corte rigetta: il quarto motivo d’appello non si confrontava con la ratio decidendi del Tribunale, fondata sulla natura a termine del rapporto. La società si era limitata a invocare in via generale la giustificatezza del licenziamento dirigenziale, senza contestare che, nel contratto a termine, la giusta causa fosse l’unica ragione legittima di risoluzione anticipata.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per molteplici ragioni. Anzitutto è un motivo misto, che sovrappone l’omesso esame di fatto decisivo alla violazione di legge, non essendo consentito prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili. Nel merito, l’attività di integrazione dell’art. 2119 cod. civ. è sindacabile solo con specifica denuncia di non coerenza del giudizio rispetto agli standard dell’ordinamento. La Corte d’appello aveva accertato che il dirigente aveva lavorato quotidianamente e che la soggettiva valutazione di inutilità della prestazione non integra una giusta causa; né la dedotta finalità specifica del rapporto triennale regge a fronte di una risoluzione intervenuta dopo appena quattro mesi, dei quali solo tre lavorati.

Il terzo motivo, sull’indennizzo contrattuale, è inammissibile per difetto di specificità. L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e il motivo che ne denuncia il malgoverno deve indicare i canoni ermeneutici in concreto violati e le distorsioni prodotte. La società si era limitata a evocare gli artt. 1366 e 1371 cod. civ. senza criticare la clausola interpretata dalla Corte territoriale.

Il quarto motivo, sulla mancata ammissione della prova testimoniale in ordine all’aliunde perceptum, è pure inammissibile. Il ricorso che lamenta la mancata ammissione di un mezzo di prova deve illustrarne la decisività. La società non aveva censurato l’affermazione di inidoneità della prova rispetto alla dimostrazione dell’aliunde perceptum, né aveva riportato i capitoli di prova. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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