Compenso fase decisionale dovuto anche se cessa materia contendere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24011 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso professionale per la fase decisionale, di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dall’art. 2 del d.m. n. 147 del 2022, va riconosciuto al difensore anche quando il giudizio si concluda con cessazione della materia del contendere dichiarata su concorde richiesta delle parti. La precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio, attività necessariamente implicate anche dalla redazione dell’impugnazione, sono riconducibili all’elenco esemplificativo di attività afferenti alla fase decisoria, sicché non può escludersi la liquidazione per il solo fatto che non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica, né svolta discussione orale. In tal caso, la relativa liquidazione va effettuata tenendo conto di tutte le attività successive alla decisione.

Il Fatto

La contribuente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Taranto per ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale ex lege n. 448 del 2001 sul trattamento assistenziale in godimento. L’I.N.P.S., costituitosi, aveva dichiarato di aver già provveduto alla ricostituzione del trattamento e liquidato la somma di 7.562,46 euro a titolo di arretrati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale, conformemente alla richiesta congiunta delle parti, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’Istituto alla refusione delle spese.

La contribuente aveva impugnato la sentenza limitatamente al capo relativo alle spese. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva accolto il gravame e riliquidato le spese del primo grado, ma aveva escluso il compenso per la fase decisionale, ritenendo che non fosse dovuto in assenza di discussione e di deposito di note difensive conclusive. Avverso tale statuizione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui il compenso per la fase decisionale va riconosciuto anche quando l’attività difensiva non si sia conclusa con il deposito di scritti difensivi. Tale principio è stato affermato sia nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, sia nel caso in cui non siano state depositate comparse conclusionali e memorie di replica, giacché la voce di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 55 del 2014 ricomprende un’ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio.

La Suprema Corte ha precisato che il criterio valutativo per la natura dell’atto rientrante nell’elenco esemplificativo della norma è l’aspetto finalistico dell’attività difensionale compiuta, orientata all’ottenimento di un provvedimento decisorio. Ne consegue che anche la precisazione delle conclusioni resa in un giudizio destinato a concludersi con cessazione della materia del contendere è meritevole di liquidazione, come anche l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo, attività necessariamente implicate dalla redazione dell’atto di impugnazione.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali criteri, avendo escluso la liquidazione della fase decisoria in ragione dell’assenza di discussione e di deposito di note difensive. La Corte territoriale ha, così, omesso di considerare che l’attività di precisazione delle conclusioni e quella di esame del provvedimento conclusivo del giudizio sono comunque riconducibili all’elenco contenuto nell’art. 5, lett. d), del d.m. n. 55 del 2014.

La Corte ha, pertanto, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese del primo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione. La censura concernente la liquidazione delle spese del grado di appello è stata dichiarata assorbita, dovendo essere nuovamente quantificata dal giudice del rinvio tenendo conto del valore della controversia determinato secondo il criterio del disputatum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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