Progressione economica ricercatore CNR: verifica complessiva e non solo qualità degli elaborati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6165 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di progressione economica del personale ricercatore, l’art. 4 del C.C.N.L. del 5 marzo 1998 per l’area della dirigenza del comparto ricerca configura il passaggio alla posizione stipendiale superiore come esito di un accertamento positivo dell’Ente sull’attività svolta nell’intero arco del periodo considerato. Il riferimento alla verifica complessiva dell’attività ha portata ampia e comprende ogni profilo della prestazione, non soltanto la bontà degli elaborati o dei progetti redatti. La garanzia di libertà di ricerca e autonomia professionale del ricercatore, prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 381/1999, non lo esime dal rispetto delle direttive dell’ente, dei programmi e degli obblighi di collaborazione al buon andamento dell’ufficio. Le circolari applicative dell’ente, essendo atti amministrativi non provvedimentali, non contengono norme di diritto e la loro violazione non è denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del C.N.R. dal 2000 e in servizio presso un Istituto di ricerca con profilo di ricercatore di terzo livello, aveva raggiunto l’anzianità utile per il passaggio alla fascia superiore e aveva trasmesso al Direttore della struttura la relazione sull’attività svolta nel periodo considerato.

Con atto di verifica il Direttore si era espresso negativamente, impedendo l’avanzamento. L’istanza di riesame non aveva avuto esito diverso. Il dipendente aveva impugnato gli atti davanti al Tribunale di Bologna, che aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione di prime cure, escludendo che il giudizio negativo sconfinasse nella valutazione della qualità delle ricerche e negando il risarcimento dei danni non patrimoniali, ritenuti non circostanziati. Contro questa sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo centrale, incentrato sulla portata dell’accertamento previsto dalla disciplina contrattuale. Il ricorrente sosteneva che la verifica dovesse restare confinata all’attività di ricerca documentata nella relazione, senza estendersi ad ogni comportamento del dipendente. La Corte ritiene l’interpretazione non condivisibile: la norma pattizia parla di verifica complessiva della regolarità dell’attività prestata e tale formula comporta un accertamento sulla globalità dell’attività, non limitato alla bontà degli elaborati o dei progetti redatti.

Il Collegio precisa poi il rapporto tra autonomia del ricercatore e obblighi contrattuali. Le prerogative riconosciute dall’art. 13 del d.lgs. n. 381/1999 non sottraggono il ricercatore ai doveri comuni a ogni dipendente: rispettare le direttive dell’ente, operare secondo i programmi e offrire collaborazione al buon andamento dell’ufficio. Nel caso concreto la negatività del giudizio era dipesa da ritardi sistematici nella consegna dei rapporti e delle pubblicazioni, dalla ripetitività e scarsità della produzione scientifica del periodo e dall’assenza di disponibilità a collaborare alle esigenze organizzative della struttura.

Sul piano processuale la Corte dichiara inammissibile il motivo nella parte in cui denuncia la violazione delle circolari del C.N.R. come diretta violazione di legge: si tratta di atti amministrativi non provvedimentali, privi di norme di diritto, contenenti solo disposizioni di indirizzo interno. Per il resto, la censura mira a una rivalutazione dei fatti, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito non consentito.

I motivi fondati sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. sono dichiarati inammissibili per la preclusione derivante dalla doppia conforme: le statuizioni di merito poggiano sul medesimo iter logico-argomentativo e non è dedotto un fatto storico decisivo, essendo l’omesso esame circoscritto ai fatti e non ai mezzi istruttori, come le circolari richiamate.

Quanto alla nullità della sentenza per omessa e erronea valutazione delle prove, il vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost. è circoscritto alla violazione del minimo costituzionale e non consente il raffronto tra le ragioni del decidere e il materiale probatorio. La domanda risarcitoria per il mancato guadagno è infine esclusa, poiché la legittimità delle valutazioni negative preclude la configurabilità dell’illecito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e rilievo dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *