Compensazione delle spese e obbligo di specifica motivazione per le gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 1458 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali, al di fuori dei casi tipizzati dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione, mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), richiede una motivazione che individui specificamente la presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino. La statuizione che disponga la compensazione senza indicare tali ragioni, o senza che esse siano desumibili dal complesso della motivazione, è nulla per falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e per violazione dell’art. 91 c.p.c., dovendo la soccombenza integrale condurre alla condanna alle spese.
Il Fatto
Un’avvocatessa, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, ritenuto inadeguato per l’attività svolta in un procedimento penale. L’opposizione riguardava le fasi dinanzi al G.I.P., al G.U.P. e al Tribunale del riesame, contestando l’applicazione di tabelle liqudative non pertinenti.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e rideterminava il compenso, ma compensava integralmente le spese di lite senza fornire motivazione. Avverso tale statuizione l’avvocatessa proponeva ricorso per cassazione, deducendo il difetto di motivazione e l’illegittimità della compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla medesima questione della legittimità della compensazione delle spese disposta dal giudice di merito.
Richiamando l’integrazione apportata da Corte cost. n. 77 del 2018 e il successivo orientamento di legittimità (tra cui Cass. 26847/2023), la Corte ha ribadito che la compensazione delle spese, fuori dai casi tipizzati dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., è ammessa solo in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che il giudice ha l’onere di indicare specificamente nella motivazione.
Nel caso di specie, l’accoglimento integrale dell’opposizione escludeva la soccombenza reciproca; né ricorrevano gli altri presupposti normativi. Il provvedimento impugnato, tuttavia, non conteneva alcuna indicazione delle ragioni giustificative.
La Corte ha pertanto dichiarato nulla la statuizione sulle spese per falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e violazione dell’art. 91 c.p.c., accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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