Giudicato amministrativo e riproposizione della domanda assorbita in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6164 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la cognizione della questione controversa, necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimento dell’amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice — come nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo — soltanto questi può provvedere al riguardo, con esclusione di ogni rilievo del giudice ordinario. Nel processo ordinario di cognizione, l’appellato che abbia ottenuto l’accoglimento della domanda principale in primo grado deve riproporre espressamente in appello, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo questa rivivere per il solo fatto del rigetto della domanda principale. La riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., libera da forme, deve essere specifica e non si esaurisce nel generico richiamo alle difese e conclusioni di primo grado, nel rispetto del principio dell’effetto devolutivo limitato e non automatico dell’appello.
Il Fatto
Una dipendente in servizio presso un ufficio di motorizzazione civile conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, amministrazione statale, chiedendo l’accertamento della più favorevole decorrenza del proprio inquadramento contrattuale nell’Area Seconda, fascia retributiva F-1, dal 1° ottobre 2007, anziché dal 1° gennaio 2009 come stabilito dall’amministrazione. La deteriore decorrenza le aveva precluso la partecipazione alla selezione del 2010 per l’accesso alla fascia F-2.
La lavoratrice domandava, in via principale, la condanna al conseguimento della fascia superiore con le relative differenze retributive e, in via gradata, il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale accoglieva la domanda principale; la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello dell’amministrazione, eliminava la condanna all’inquadramento diretto ma riconosceva il risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato sul 50% del differenziale retributivo tra le due posizioni economiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’amministrazione si articolava su due motivi, entrambi dichiarati inammissibili. Con il primo si sosteneva che la domanda di retrodatazione dell’inquadramento dovesse ritenersi ricompresa nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte ha osservato che il ricorrente non muoveva una critica specifica al ragionamento della Corte territoriale, che aveva nettamente distinto il piano dell’accertamento dei vizi della procedura selettiva, conclusasi davanti al giudice amministrativo, dalla diversa questione della rettifica della decorrenza dell’inquadramento. Quest’ultima, ha rilevato il Collegio, non era stata oggetto del giudizio di ottemperanza e non rientrava dunque nell’ambito del giudicato amministrativo.
Il Collegio ha confermato il principio secondo cui, quando la soluzione della questione controversa sia necessaria per verificare l’esatto adempimento dell’amministrazione obbligata e risulti devoluta ad altro giudice — come accade in sede di giudizio di ottemperanza — soltanto quel giudice può provvedervi, richiamando le Sezioni Unite n. 22374 del 2020, n. 7825 del 2020, n. 28573 del 2018 e n. 32626 del 2018.
Con il secondo motivo l’amministrazione censurava la decisione per essersi pronunciata sulla domanda subordinata, asseritamente riproposta in appello solo con un generico richiamo. La Corte ha dato atto che la domanda era stata “ribadita nella memoria di costituzione in giudizio di appello per gli effetti di cui all’art. 346 cod. proc. civ.“, con ciò esaurendo ogni censura sul punto. La valutazione del giudice di merito non risultava adeguatamente contestata, in difetto della puntuale trascrizione integrale dell’atto difensivo da parte del ricorrente.
Il Collegio ha quindi ribadito l’orientamento per cui l’appellato vittorioso in primo grado, per non incorrere nella presunzione di rinuncia, deve riproporre in modo specifico la domanda non esaminata, non essendo sufficiente il richiamo alle difese e conclusioni di primo grado, richiamando Sezioni Unite n. 7940 del 2019 e Cass. n. 13721 del 2020. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’amministrazione ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in 5.000,00 euro per compensi, oltre accessori. Il Collegio ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per l’istituzionale esonero delle amministrazioni statali mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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