Società estinta e successione dei soci nei debiti tributari non definiti (Cass. civ. Sez. V n. 6201 del 08.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con riguardo al meccanismo successorio, i soci subentrano dal lato passivo nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. L’avviso di accertamento notificato ai soci quali successori della società estinta è perciò legittimo, né l’Ufficio è decaduto dal potere di accertamento per essere la società già cancellata al momento dell’indagine finanziaria. Il principio è stato confermato e affinato dalle Sezioni Unite n. 3625/2025, che, anche in vigenza del nuovo art. 2495 cod. civ. come novellato nel 2020, hanno ribadito la successione in capo ai soci secondo la forma di responsabilità che avevano quando la società era in vita, in diretta conseguenza dell’art. 24 Cost.

Il Fatto

In forza di un PVC redatto nell’aprile 2014, nell’ultima decade del dicembre dello stesso anno l’Amministrazione finanziaria notificava avvisi di accertamento a due ex soci di una s.a.s., cessata e cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2014; uno dei due rivestiva anche la qualità di liquidatore.

I soci adivano il giudice di prossimità contestando l’impossibilità di emettere atti impositivi verso una società estinta e, nel merito, l’irrilevanza dei movimenti bancari su cui l’Ufficio fondava la presunzione di maggior reddito occulto. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso della società estinta e respingeva quello dei soci, ritenendo che le movimentazioni bancarie costituissero presunzioni con inversione dell’onere della prova non superate dai contribuenti. La C.T.R. Toscana, in accoglimento dell’appello dei privati, sanciva invece la radicale nullità di ogni attività istruttoria, accertativa e impositiva verso l’ente ormai estinto. L’Avvocatura generale dello Stato ricorre per cassazione con unico motivo; i contribuenti restano intimati.

La Motivazione della Corte

Il motivo è prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2291, 2312, 2313 e 2495 cod. civ., nonché dell’art. 64, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio censura la sentenza di appello per aver affermato apoditticamente la nullità dell’atto impositivo in quanto rivolto a società cancellata, senza considerare che esso era stato notificato, come per legge, ai due ex soci.

La Corte ritiene il motivo fondato. Se è pacifico che al momento del PVC la società fosse già estinta, è del pari incontroverso che l’atto impositivo sia stato adottato verso e notificato ai due soci, quali successori della società estinta. Il collegio richiama il principio secondo cui non può essere condiviso l’orientamento che fa subentrare i soci dal lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di un riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Tale impostazione non è in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 6070/2013, che individuano sempre nei soci i soggetti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dal godimento di un riparto. Nel solco di tale indirizzo si collocano Cass. n. 9094/2017 e Cass. n. 15035/2017, richiamate unitamente a Cass. Sez. V n. 17243/2018: la C.T.R. ha dunque fatto malgoverno di quei principi escludendo il soddisfacimento dei crediti erariali nell’ipotesi di loro non esecutività al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.

I medesimi principi sono stati confermati e affinati dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3625/2025, sopravvenuta nelle more della pubblicazione del provvedimento. Anche in vigenza del nuovo art. 2495 cod. civ., come novellato nel 2020, se è premessa come ferma l’estinzione della società, se ne prevede la successione in capo ai soci secondo la forma di responsabilità che avevano quando la società era in vita: conseguenza diretta dell’art. 24 Cost.

Pertanto, al momento dell’indagine finanziaria, l’Ufficio non era decaduto dal potere di accertamento relativo all’IRAP 2013, avendo legittimamente richiesto la maggior imposta ai soci della società estinta, a titolo di successori nei rapporti anche con il Fisco. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Toscana, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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