Utili extracontabili di società a ristretta base: invalidità dell’avviso alla società estinta e responsabilità del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 4277 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento, non rende invalido l’accertamento emesso nei confronti dei soci per il maggior reddito da partecipazione, fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. L’annullamento dell’avviso notificato alla società estinta per vizi di rito, non avendo carattere pregiudicante, non determina l’illegittimità degli avvisi notificati ai soci; questi conservano il potere di contestare i fatti costitutivi della pretesa. Nei giudizi relativi a società a ristretta base, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non viola il divieto di doppia presunzione, fondandosi sulla ristrettezza dell’assetto societario. La responsabilità dei soci quale successori della società estinta richiede un apposito avviso di accertamento ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, e non può essere dedotta in appello dall’Amministrazione finanziaria, per il divieto di domande nuove.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento a una società a ristretta base in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese, contestando la minusvalenza dichiarata nella cessione di un immobile; sulla base del medesimo presupposto, emetteva avvisi nei confronti dei soci, per il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. I soci impugnavano gli atti, sostenendo la nullità degli accertamenti perché la società era ormai estinta.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, accoglieva l’appello dell’Ufficio con riferimento alla posizione dei soci. Avverso tale decisione i soci proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del divieto di domande nuove in appello e l’illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili in assenza di un valido accertamento nei confronti della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti di uno dei ricorrenti, avendo questi perfezionato la definizione agevolata di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, con pagamento integrale di quanto dovuto. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di disposizione eccezionale e sanzionatoria, non estensibile alle ipotesi di estinzione del processo.
Con riferimento al socio rimasto in giudizio, la Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, perché l’Amministrazione finanziaria aveva dedotto in appello la responsabilità del socio quale successore della società estinta, in assenza di un apposito atto impositivo. Richiamando le Sezioni Unite n. 3625 del 2025, la Corte ha affermato che l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione deve essere dedotta con un apposito avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, non potendo essere rilevata nel giudizio di impugnazione dell’atto notificato alla società.
Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso, chiarendo che l’annullamento dell’avviso notificato alla società estinta per vizi di rito non si ripercuote automaticamente sugli accertamenti emessi nei confronti dei soci. Solo l’annullamento per vizi attinenti al merito, passato in giudicato, riveste carattere pregiudicante e priva di presupposto la pretesa verso il socio; l’annullamento per vizi di procedura, invece, non incide sulla validità dell’accertamento verso i soci, che conservano il potere di contestare l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa, dimostrando la mancata distribuzione degli utili o la propria estraneità alla gestione societaria.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, i motivi concernenti l’omessa valutazione di documenti e l’illegittimità del metodo induttivo, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di decisività della documentazione né la sede in cui aveva sollevato le relative eccezioni nei gradi di merito.
In esito, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo, il secondo e il quarto, dichiarati inammissibili il quinto e il sesto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.
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Nota della Redazione
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