Cassazione: necessaria la motivazione sulle censure alla consulenza tecnica (Cass. civ. Sez. 5 n. 17652 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto, di regola, ad esporre specificamente le ragioni della propria adesione, poiché l’accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione. Tuttavia, qualora la parte abbia avanzato censure tecniche specifiche e circostanziate successivamente al deposito della relazione, il giudice, pur non essendo vincolato a confutarle analiticamente, non può ometterne del tutto la menzione. L’obliterazione integrale di tali rilievi dalla motivazione priva il provvedimento di una frazione imprescindibile del percorso argomentativo – l’attestazione della comparazione tra le valutazioni del consulente e quelle della parte – e integra il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. In tal caso, la motivazione risulta apparente e lesiva del c.d. “minimo costituzionale”.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di una struttura termale ed alberghiera a seguito di procedura Docfa attivata dalla società contribuente. L’Ufficio aveva determinato la rendita in misura superiore rispetto alle risultanze della contabilità finale redatta dal progettista per la ricostruzione dell’immobile, ottenuta con i benefici di cui alla legge n. 219/1981.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva accolto parzialmente il ricorso della società. In grado di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno, recependo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, aveva ridotto ulteriormente la rendita catastale. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo sia vizi di motivazione sia violazioni di legge in materia di classamento degli immobili a destinazione speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle osservazioni dell’Ufficio alla consulenza definitiva, ritenendolo pregiudiziale e assorbente rispetto al primo. Il motivo è stato giudicato fondato.

La sentenza impugnata aveva richiamato per relationem le risposte che il consulente avrebbe fornito alle “ulteriori osservazioni” della parte, rinviando genericamente ad alcune pagine della relazione finale. La Corte ha rilevato, tuttavia, che tali osservazioni erano state depositate in una memoria successiva al deposito della consulenza e che le pagine richiamate non potevano quindi contenerne la risposta. Il riferimento del giudice d’appello è apparso privo di qualsivoglia specificazione sia in ordine all’oggetto delle censure sia in ordine ai contenuti delle repliche del consulente, così da non consentire di valutarne l’effettiva riferibilità e congruità.

Sul punto, la Corte ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale in materia di obbligo motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del consulente. Da un lato, un orientamento ritiene che il giudice che aderisce al parere del c.t.u. non debba esporre specificamente le ragioni dell’adesione, salvo il caso di critiche specifiche e circostanziate che richiedono una puntuale spiegazione. Dall’altro, un orientamento più recente afferma che il giudice esaurisce l’obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover necessariamente confutare le contrarie allegazioni dei consulenti di parte.

Tale ultimo orientamento, se portato alle estreme conseguenze, finirebbe per privare la parte di qualsiasi concreto strumento di censura avverso la consulenza tecnica d’ufficio. La Corte ha pertanto precisato che, ferma la limitazione del vizio di motivazione alla violazione del minimo costituzionale, permane la censurabilità della sentenza quando il giudice, pur aderendo alle conclusioni del consulente, ometta di fare menzione alcuna dei rilievi di parte. In tale ipotesi, la motivazione viene privata di una imprescindibile frazione, costituita dall’attestazione della comparazione tra le valutazioni del c.t.u. e quelle della parte e dalla dichiarata opzione preferenziale per le prime.

Nel caso di specie, l’esistenza delle ulteriori censure tecniche dell’Ufficio è stata totalmente obliterata dal percorso motivazionale del giudice d’appello, sicché non è dato comprendere se la preferenza per le conclusioni del consulente sia stata effettivamente ponderata. La Corte ha quindi cassato la sentenza, assorbito il primo motivo, e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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