Estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso accettata (Cass. civ. Sez. III n. 6204 del 08.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’udienza e accettata dalla controricorrente nonché dalla ricorrente incidentale in via condizionata, con indicazione congiunta della compensazione delle spese di lite, determina l’estinzione del giudizio di legittimità. A fronte di rinuncia rituale e di accettazione proveniente da tutte le parti costituite, la Corte dichiara estinto il giudizio senza regolazione delle spese, in conformità alla concorde indicazione delle parti medesime. Il ricorso incidentale condizionato, formulato dalla controricorrente, resta assorbito dall’intervenuta definizione del giudizio principale in via di rinuncia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato in cassazione, con cinque motivi, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di pagamento dell’indennizzo previsto dal Regolamento CE n. 261 del 2004. La controricorrente, cessionaria del credito del passeggero, aveva resistito proponendo altresì un ricorso incidentale condizionato.
Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. La controricorrente e ricorrente incidentale ha accettato la rinuncia, indicando unitamente la compensazione delle spese di lite. La causa giunge così alla Corte per la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la rinuncia al ricorso è stata proposta ritualmente dalla parte ricorrente. L’accettazione proviene dalla controricorrente e ricorrente incidentale, con indicazione congiunta della compensazione delle spese di lite.
Il dato decisivo è la provenienza dell’accettazione da tutte le parti costituite. La rinuncia, infatti, non è di per sé sufficiente a definire il giudizio quando vi siano resistenze o domande incidentali pendenti: occorre che essa sia accettata, così da eliminare ogni interesse alla prosecuzione.
Nel caso di specie l’accettazione è intervenuta in via condizionata. La Corte ne dà comunque atto, unitamente all’indicazione congiunta della compensazione, e dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità senza regolazione delle spese.
La definizione in via di rinuncia assorbe il ricorso incidentale condizionato, la cui sorte resta legata all’esito del ricorso principale, venuto meno per effetto della rinuncia stessa. Il giudizio è quindi dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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