ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA E LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ (Cass. civ. Sez. 2 n. 9722 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ricomprende sia la violazione di legge, sia la falsa applicazione, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica non idonea a regolarla o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che ne contraddicono la corretta interpretazione. Il travisamento della prova, per essere censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., postula che l’errore del giudice di merito cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e che sia decisivo. La deduzione della violazione dell’art. 2729 c.c. richiede la puntuale indicazione di come il ragionamento presuntivo risulti irrispettoso dei paradigmi di gravità, precisione e concordanza. La dichiarazione del creditore di aver ricevuto un assegno bancario costituisce una mera dichiarazione di scienza, non una quietanza liberatoria.
Il Fatto
Nel 2017, il promissario acquirente di alcuni immobili e la società di cui era legale rappresentante convennero in giudizio le promittenti venditrici e il terzo acquirente, chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta e la nullità del contratto preliminare stipulato nel maggio 2017, con cui le venditrici si erano obbligate a vendere gli immobili al marito di una di esse. Il tribunale accolse la domanda e la corte d’appello confermò la decisione, valorizzando elementi indiziari dai quali desunse il carattere simulato del secondo preliminare. Le venditrici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta tutti i motivi. Sul primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1292, 1317 e 1319 c.c. in tema di solidarietà attiva nella riscossione della caparra, rileva che la doglianza non si confronta con la ratio decidendi: la corte territoriale non ha affermato l’illegittimità del pagamento all’unica venditrice, ma ne ha evidenziato la divergenza rispetto alla comune esperienza, considerato il contestuale rapporto debitorio tra le parti.
Il secondo motivo è infondato: il travisamento della prova ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. postula l’errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e la decisività dell’errore, elementi non allegati dalle ricorrenti. Quanto alla natura della dichiarazione di ricezione del pagamento, la Corte riconosce che la dichiarazione di aver ricevuto un assegno non è quietanza in senso tecnico, ma non vale a rendere decisiva la censura.
Sul terzo motivo, la Corte distingue i vizi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., rammentando che la violazione dell’art. 115 postula l’uso di prove non introdotte dalle parti e che l’art. 116 è violato solo quando il giudice non rispetti la regola del prudente apprezzamento. Nel caso di specie, le censure si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, mentre è ininfluente la natura ereditaria o meno del debito estinto con il ricavato della vendita.
Infine, sul quarto motivo, la Corte ritiene che l’animus simulandi risulti dedotto negli atti difensivi della controparte e che l’accertamento della simulazione si fondi su elementi compiutamente indicati. Quanto alla violazione dell’art. 2729 c.c., richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la doglianza si risolve nella mera prospettazione di una diversa inferenza probabilistica, senza indicare i paradigmi violati dal ragionamento presuntivo del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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