Domanda di risoluzione non proposta: restituzione preclusa nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 8188 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione della sola eccezione di inadempimento non equivale alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto, neppure quando il convenuto chieda la restituzione delle somme versate. La domanda di restituzione che presupponga la risoluzione del negozio, ove formulata per la prima volta in fase di rinvio, è preclusa dalla natura chiusa del giudizio di rinvio quanto all’attività assertiva delle parti. Parimenti tardiva è l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. non proposta tempestivamente in prime cure. Il giudice di merito non può ampliare in via interpretativa il tenore testuale delle domande, per ricondurvi un’azione mai ritualmente spiegata.

Il Fatto

Due soggetti addivennero nel 2003 a un’intesa transattiva, consacrata in scritture private depositate fiduciariamente presso un avvocato, per definire reciproci rapporti di debito-credito derivanti dalla gestione comune di tre società e da un giudizio pendente. Il regolamento prevedeva, a carico di una parte, la presentazione di una domanda di sanatoria fiscale con effetto estintivo del reato contestato; a carico dell’altra, il versamento di una somma complessiva articolata in tre rate.

Assunta l’avvenuta presentazione della domanda di condono, il presunto creditore agì dinanzi al Tribunale di Brindisi per ottenere il pagamento dell’ultima rata. Il convenuto eccepì l’inadempimento e chiese in via riconvenzionale la restituzione delle prime due rate. Dopo la sentenza di primo grado e una pronuncia d’appello, la Cassazione, con una precedente ordinanza di annullamento con rinvio, aveva rimesso al giudice di merito l’accertamento sull’effettiva proposizione di un’azione di risoluzione. Il giudizio di rinvio si concludeva con il rigetto della domanda restitutoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza di rinvio per avere qualificato come domanda nuova le proprie conclusioni in tema di risoluzione del contratto di transazione. La Corte rileva anzitutto un difetto di illustrazione delle norme asseritamente violate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma procede comunque allo scrutinio nel merito.

La proposizione della domanda di risoluzione non risulta comprovata né dedotta. La richiesta restitutoria avanzata in prime cure si fondava su un preteso indebito arricchimento, non sulla risoluzione. L’azione ex art. 2033 cod. civ. postula infatti l’avvenuta caducazione del titolo negoziale, che nel giudizio di primo grado non era stata domandata.

La Corte ribadisce che la domanda di restituzione delle somme, previa declaratoria di risoluzione, è stata formulata soltanto in fase di rinvio, dopo la pronuncia rescindente. Essa è pertanto preclusa, stante la natura chiusa del giudizio di rinvio quanto all’attività delle parti, come affermato da Cass. n. 22885 del 10/11/2015.

Né vale l’opposta lettura dell’atto difensivo di primo grado: il testo richiamato dal ricorrente evoca solo una domanda di restituzione, non un’azione di risoluzione. La giurisprudenza citata (Cass. n. 20322 del 26/07/2019) esclude che l’eccezione d’inadempimento proposta in primo grado possa convertirsi in appello in azione di risoluzione. L’eccezione di inadempimento non equivale alla domanda di risoluzione.

Quanto all’art. 2041 cod. civ., l’azione non risulta proposta entro i termini di maturazione delle relative preclusioni assertive. La sentenza d’appello lo aveva correttamente affermato. Il secondo motivo, incentrato su un preteso giudicato ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., è privo di addentellato testuale: il mandato decisorio rimesso al giudice di rinvio riguardava l’accertamento della rituale proposizione dell’azione, non una dichiarazione autonoma di risoluzione svincolata dalla domanda di parte. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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