Mansioni superiori nel pubblico economico e regola della concorsualità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25179 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La regola concorsuale o selettiva fissata per l’assunzione alle dipendenze di un ente pubblico economico non può essere estesa fino a desumere la nullità dell’assegnazione a mansioni superiori. In difetto di applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, l’assegnazione resta disciplinata dalla disciplina generale dell’art. 2103 c.c. Il dipendente ha pertanto diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, anche in mancanza di una procedura concorsuale.

Il Fatto

Una lavoratrice dipendente di un’azienda termale pubblica agisce per l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori. Il Tribunale riconosce il diritto alle differenze retributive tra il II livello del CCNL di categoria e quella percepita, per il periodo dal 16.7.2003 al 31.12.2007, con condanna in solido dell’Azienda autonoma e dell’Assessorato regionale.

La Corte d’Appello conferma, ma esclude il diritto alla qualifica superiore per il periodo successivo, richiamando la regola della concorsualità per l’assunzione. Respinto l’appello incidentale dell’Assessorato sul difetto di legittimazione passiva. Propongono ricorso per cassazione principale la lavoratrice e incidentale l’Assessorato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La Corte ribadisce il principio che dalla regola concorsuale o selettiva prevista per l’assunzione alle dipendenze di un ente pubblico economico non può desumersi la nullità (virtuale) dell’assegnazione a mansioni superiori. Solo l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dell’art. 2103 c.c. Richiama sul punto la recente Cass. n. 30194/2025, nonché Cass. n. 17631/2023, Cass. n. 25590/2023 e Cass. n. 35421 del 2022.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, sulle conseguenze retributive del superiore inquadramento per il periodo successivo, e il terzo, sulle spese dei gradi di merito, che dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio.

Il primo motivo del ricorso incidentale dell’Assessorato, che ribadisce il difetto di legittimazione passiva, è infondato. L’art. 119, comma 1, della l.r. Sicilia n. 17 del 2004, come modificato dalla l.r. Sicilia n. 11 del 2007, prevede la confluenza del personale delle aziende termali in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione, con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale. Ciò esclude la novazione del rapporto e configura un fenomeno successorio assimilabile, quanto agli effetti sui rapporti trasferiti, al meccanismo dell’art. 2112 c.c., richiamato anche dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001.

La conservazione della posizione giuridica ed economica non consente di separare dal rapporto le differenze retributive già maturate e insoddisfatte al momento della confluenza. Al crediti del lavoratore risponde pertanto, accanto all’Azienda autonoma in liquidazione, anche la Regione subentrata, con responsabilità concorrente.

Il secondo motivo del ricorso incidentale, che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile. La sentenza impugnata ha implicitamente respinto ogni questione sulla condanna solidale, e il motivo non riproduce né localizza gli atti processuali necessari a verificare l’asserita ultrapetizione, richiamandosi sul punto Cass. n. 12695/2025 e Cass. n. 5089/2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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