Presunzione relativa di evasione superabile con prova del reddito dichiarato (Cass. civ. Sez. V n. 6217 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione relativa di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, convertito nella l. n. 102/2009, può essere vinta dal contribuente che dimostri la lecita provenienza dei redditi e l’assenza di ulteriori fonti di guadagno. L’accertamento operato dal giudice di merito sul superamento della presunzione costituisce inferenza di fatto fondata sul complessivo apprezzamento dei dati probatori, e non mera congettura, quando risulti sostenuto da elementi concreti e verificabili. Non è pertanto denunciabile in sede di legittimità la violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova quando il giudice abbia valutato il materiale istruttorio secondo criteri di verosimiglianza ancorati a circostanze di fatto. La presunzione legale, di natura sostanziale, è inapplicabile ai fatti anteriori al 2009, rispetto ai quali l’Ufficio può ricorrere alla medesima fattispecie sub specie di presunzione semplice.

Il Fatto

La contribuente era stata destinataria di tre avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione maggiori redditi per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010. Il recupero scaturiva dall’accertamento, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, di redditi provenienti da interessi attivi maturati su un conto corrente bancario intestato alla contribuente presso un istituto di credito sammarinese.

I ricorsi proposti innanzi alla Commissione tributaria provinciale erano stati respinti, ma la Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, li aveva accolti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, incentrato sulla violazione dei criteri probatori e sulla pretesa erroneità del superamento della presunzione legale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di carattere processuale: nella procura alle liti allegata al controricorso la sentenza impugnata risultava individuata con un numero progressivo difforme. Il Collegio ha ritenuto tale difformità riconducibile a un mero errore materiale, privo di incidenza sulla validità della procura e del controricorso, potendosi desumere dall’atto un numero sufficiente di elementi identificativi del giudizio, secondo le indicazioni di Cass. Sez. U. n. 36057/2022.

Nel merito, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, che presume costituiti con redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività finanziarie detenuti nei c.d. paradisi fiscali, salva la prova contraria a carico del contribuente. La norma introduce una presunzione relativa di evasione di natura sostanziale, con conseguente divieto di applicazione a fatti anteriori al 2009. Per tali fatti, come già affermato in precedenti decisioni (Cass. n. 2990/2024; Cass. n. 29632/2019; Cass. n. 27845/2018; Cass. n. 2662/2018), l’Ufficio resta abilitato a ricorrere ai medesimi fatti sub specie di presunzione semplice (Cass. n. 18061/2024; Cass. n. 6570/2021; Cass. n. 33893/2019).

La Corte verifica poi se il ragionamento dei giudici d’appello integri una mera congettura, come sostenuto dall’Amministrazione. La contribuente aveva dichiarato il denaro ricevuto come reddito da lavoro, documentando di essere stata impiegata nella Repubblica di San Marino come rappresentante di prodotti cosmetici e di non avere altre fonti di reddito. I giudici di merito hanno ritenuto tale circostanza idonea a vincere le presunzioni, superando anche il rilievo sulla non corrispondenza tra importi dichiarati e movimentazione bancaria mediante il riferimento ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno.

Secondo il Collegio, contrariamente alla tesi erariale, tale argomento non costituisce una semplice congettura, ma l’inferenza di una circostanza di fatto fondata sul complessivo apprezzamento dei dati probatori, in particolare sull’insussistenza di ulteriori fonti di reddito. Non sussiste quindi la denunziata violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio, né l’Amministrazione potrebbe contestare l’apprezzamento del giudice di merito senza sollecitare un sindacato estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e senza applicazione del doppio contributo in ragione della natura pubblica della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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