Disconoscimento delle fotocopie della relata e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 6218 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che disattende l’eccezione di disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche della relata di notifica prodotte in giudizio con la sola affermazione della sua infondatezza, senza indicare le ragioni della decisione, viola l’art. 132, comma secondo, num. 4), cod. proc. civ. e incorre in carenza di motivazione su punto decisivo della controversia. L’onere di disconoscere la conformità tra originale e copia fotostatica, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere assolto con dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, idonea a desumere in modo inequivoco la negazione della genuinità della copia. La censura che denuncia il difetto di motivazione va qualificata ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4), cod. proc. civ., a prescindere dalla formula adottata dal ricorrente, in applicazione del principio dell’individuazione della ragione di censura.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un’intimazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle entrate, riferita a una cartella esattoriale emessa per omesso versamento Irpef. Il ricorso è stato respinto e la pronuncia è stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Il contribuente aveva negato di aver mai ricevuto la notifica dell’atto presupposto. I giudici regionali hanno ritenuto che dagli atti emergesse prova contraria e hanno respinto sia l’eccezione di illegittima utilizzazione delle copie fotostatiche della relazione di notificazione, sia l’eccezione di prescrizione. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., dell’art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. Il ricorrente censura la parte della sentenza che ha disatteso l’eccezione di non conformità delle copie fotostatiche della relata, prodotte dall’Amministrazione e passibili di disconoscimento.

In via preliminare la Corte esamina un profilo di procedibilità: il contribuente ha dapprima depositato un ricorso diverso da quello notificato, relativo a un distinto giudizio, ma ha poi depositato il ricorso corretto nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., ciò che ne consente la procedibilità.

Nel merito, la doglianza è formalmente formulata ex art. 360, comma primo, num. 3), cod. proc. civ., ma ha in realtà ad oggetto la motivazione resa dai giudici d’appello sul disconoscimento. La Corte la riqualifica sotto lo schema dell’art. 360, comma primo, num. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma secondo, num. 4), cod. proc. civ. Richiama il consolidato orientamento secondo cui l’individuazione della ragione di censura impone un’indagine sull’immediata riconducibilità della stessa a uno dei motivi dell’art. 360, senza che rilevino le formule adottate dal ricorrente (Cass. n. 25828/2020; Cass. n. 10862/2018; Cass. n. 25557/2017).

Quanto al disconoscimento, la Corte ricorda che l’onere va assolto con dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, idonea a desumere in modo inequivoco la negazione della genuinità della copia (Cass. n. 14279/2021; Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 7105/2016). Il contribuente ha riprodotto nel ricorso lo stralcio del motivo d’appello contenente il disconoscimento effettuato in primo grado, istanza munita dei requisiti richiesti.

La sentenza d’appello, nella parte in cui ha disatteso tale istanza, è meramente assertiva: la CTR non ha svolto considerazioni sulle modalità di formulazione dell’eccezione, sugli elementi di difformità contestati, né sulle diverse emergenze probatorie disponibili. Sussiste perciò la denunciata carenza di motivazione, inerente a un punto decisivo della controversia. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio al giudice territoriale, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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