Prova indiziaria e onere del contribuente nelle operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 6255 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi tributari concernenti l’accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, gli indizi forniti dall’Amministrazione finanziaria devono essere valutati con un giudizio globale e non atomistico. Se gli elementi presuntivi sono gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., essi integrano una prova presuntiva sufficiente a sostenere la pretesa fiscale e a ribaltare sul contribuente l’onere di provare il contrario. La Cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, può sindacare sotto il profilo dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. l’erronea qualificazione di fatti concreti come gravi, precisi e concordanti, o la loro immotivata esclusione, ma non il semplice giudizio di sufficienza.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2014, con il quale l’Ufficio, disconoscendo fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative all’acquisto di carburante, richiedeva maggiori tributi, interessi e sanzioni. La CTP di Taranto accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Taranto, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, denunciando rispettivamente il vizio di motivazione e la violazione della disciplina delle presunzioni. L’intimata Amministrazione depositava solo un atto di formale costituzione. Dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il contribuente chiedeva la decisione collegiale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la sostanziale inesistenza della motivazione, per non avere il giudice di appello spiegato le ragioni della fondatezza del ragionamento presuntivo dell’Ufficio. La Corte rigetta la censura. L’apparenza motivazionale ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente presente, contiene argomentazioni inidonee a far conoscere il percorso seguito. Dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. opera il cd. minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la mera insufficienza.
Nel caso concreto il percorso del giudice di merito è comprensibile e assai articolato, con ampia disamina delle deduzioni del ricorrente. La doglianza è quindi priva di fondamento.
Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva che gli indizi valorizzati, singolarmente e nel loro complesso, non consentissero di inferire con gravità, precisione e concordanza l’inesistenza delle operazioni. La Corte ricorda che l’art. 2729 cod. civ. ammette solo presunzioni munite di tali requisiti: la precisione attiene al fatto noto, che non deve essere vago; la gravità riguarda il grado di probabilità del fatto ignoto desumibile da quello noto; la concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi convergenti, requisito operante solo in caso di concorso di più elementi.
La CTR ha esaminato una serie di indizi provati dall’Ufficio: le dichiarazioni dei dipendenti sui rifornimenti tramite cisterna fissa, le modalità di approvvigionamento, la mancata documentazione della dedotta consuetudine di rifornimento nei cantieri, le irregolarità e correzioni sui registri di carico e scarico. Tali elementi sono gravi, precisi e concordanti e idonei a ribaltare l’onere probatorio. La valutazione va condotta in modo globale, perché un indizio rafforza e trae vigore dall’altro in vicendevole completamento: rileva la sufficienza complessiva a supportare la presunzione di fondatezza, fermo il diritto del contribuente alla prova contraria.
La Corte ribadisce infine che il giudizio sulla ricorrenza dei requisiti spetta al merito, ma resta soggetto al controllo di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. quando il giudice sussuma erroneamente fatti non rispondenti a quei caratteri, o neghi tale natura a elementi che ne sono muniti.
Il ricorso è rigettato. Non si provvede sulle spese per la mancata formale costituzione dell’intimata. La Corte applica l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condannando la parte soccombente al pagamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende, escludendo invece la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per difetto dei presupposti.
Nota della Redazione
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