Notifica ex art 140 cpc perfezionata solo con avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 6257 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite servizio postale, quando l’atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la prova del perfezionamento non è invece necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relativa relazione di notifica.
Il Fatto
Al contribuente veniva notificata un’intimazione di pagamento relativa a una cartella erariale di importo superiore a undicimila euro. Il contribuente ha contestato l’omessa notifica della cartella, affermando di non aver mai ricevuto atti di importo e causale analoghi.
La Commissione tributaria provinciale di Roma e, in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio hanno rigettato le sue ragioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, incentrati sulla nullità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa e per omessa indicazione del destinatario nella relata, nonché sull’assenza di prova del contenuto del plico depositato presso la casa comunale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccepita nullità della notifica. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: il giudice regionale ha esposto in maniera concisa ma esaustiva gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione. Nel redigere la motivazione il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente di ogni allegazione delle parti, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, riguardavano la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ. per omessa indicazione del destinatario nella relata e la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ. per assenza di prova del contenuto del plico. La Corte li ha ritenuti infondati, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini della prova del perfezionamento, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relazione di notifica, poiché l’estratto di ruolo contiene tutti gli elementi essenziali per identificare il debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass. n. 20769 del 2021; Cass. n. 16121 del 2019; Cass. n. 23902 del 2017).
La Corte ha inoltre ricordato che la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è accertamento di fatto suscettibile di prova contraria, non essendo necessario che sull’avviso sia indicato il numero della cartella (Cass. n. 17841 del 2023; Cass. n. 34765 del 2023). Nel caso di specie la riproduzione sulla cartolina del numero della cartella costituiva riscontro oggettivo della riferibilità dell’operazione al contribuente.
È invece fondato il quarto motivo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. La doglianza era stata formulata tempestivamente in sede di merito, ma il giudice d’appello non si è soffermato sull’operazione del deposito e dell’avviso al destinatario, indispensabile per accertare la rituale esecuzione di ogni operazione prevista per garantire la conoscibilità dell’atto. Nella cartolina il notificatore ha omesso di indicare il numero della raccomandata con ricevuta di ritorno, e la Agenzia delle entrate – Riscossione non ha chiarito nulla sul punto. Richiamando Sez. U. n. 10012 del 2021, Cass. n. 36562 del 2021 e Cass. n. 26593 del 2024, la Corte ha affermato che la prova del perfezionamento può essere data esclusivamente con la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Il giudice regionale non ha verificato se tale avviso fosse agli atti. Il motivo è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.