Motivazione apparente sul termine decadenziale ICI e obbligo di esame del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 15934 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È apparente la motivazione che, pur materialmente esistente, si limiti a enunciare la norma sul termine decadenziale applicabile senza calarla nei dati fattuali della fattispecie. Il vizio ricorre quando il giudice non indichi l’epoca di notifica dell’atto impositivo e degli eventuali atti interruttivi, così da non consentire alcun controllo sull’iter logico seguito. In tema di ICI, l’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 non può essere richiamato in modo astratto per respingere l’eccezione di prescrizione: occorre verificare in concreto quando la pretesa sia stata portata a conoscenza del contribuente. Il motivo di ricorso è riqualificabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. quando il tipo di vizio denunciato sia chiaramente individuabile.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la pretesa ICI relativa all’anno d’imposta 2003, avanzata da una società di riscossione nei confronti del contribuente e riferita a un immobile sito nel territorio di un ente locale, rimasto intimato.
Dopo una pronuncia di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale, in sede di giudizio di rinvio, respingeva l’eccezione di prescrizione richiamando l’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 e rideterminava parzialmente il dovuto. Il contribuente impugna tale pronuncia deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice regionale applicato le norme sul termine alla concreta vicenda.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.: il giudice regionale si sarebbe limitato a citare le norme di riferimento per il calcolo del termine, senza applicarle alla fattispecie, a fronte di un’imposta relativa all’anno 2003 e di un’ingiunzione di pagamento notificata nel 2013 senza atti interruttivi intermedi.
La Corte riqualifica il motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., essendo chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, e richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass. n. 759/2025; Cass. n. 17842/2024; Cass. n. 5435/2024; Cass. n. 8293/2022).
Il percorso argomentativo muove dal principio elaborato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: è apparente la motivazione che, pur graficamente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Non può lasciarsi all’interprete il compito di integrarla con congetture, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La Corte richiama numerosi arresti conformi (Sezioni Unite n. 19881 del 2014, n. 16599 del 2016, n. 22232 del 2016, n. 7667 del 2017, n. 14430 del 2017, n. 16159 del 2018, n. 9558 del 2018, n. 33679 del 2018, n. 2689 del 2023, n. 21174 del 2024) e osserva che la motivazione della sentenza impugnata si limita alla sterile enunciazione del termine decadenziale, senza esaminare l’epoca di notifica dell’avviso di accertamento e degli eventuali atti interruttivi.
Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché riesamini l’eccezione di prescrizione motivando le ragioni della decisione e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.