Fusione per incorporazione e responsabilità sussidiaria dei soci per i debiti tributari della società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 5643 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione costituisce una vicenda estintivo-successoria e non già modificativo-evolutiva, con la conseguenza che alla società incorporata estinta succede sempre la società incorporante, la quale non è tuttavia l’unica soggettività passiva dei debiti della prima. La successione della società incorporante e l’eventuale accollo dei debiti non fanno, infatti, venir meno la concorrente responsabilità sussidiaria dei soci per le obbligazioni assunte dalla società incorporata estinta, responsabilità connaturata alla stessa assunzione della qualità di socio. In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via indiziaria, sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, mentre incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza e con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2007 alla società St. Peter Moto s.n.c. e ai suoi soci, emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso della società e dei soci, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione, ritenendo che i contribuenti non avessero fornito la prova circa la mancata consapevolezza dell’operazione fraudolenta.
Avverso la sentenza d’appello, la società, ormai incorporata in una società a responsabilità limitata, i suoi ex soci e l’ex legale rappresentante proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con il primo motivo si deduceva l’insussistente responsabilità dei soci a fronte della fusione per incorporazione; con il secondo, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione finanziaria; con il terzo, la nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’ex legale rappresentante in nome e per conto della società, in quanto la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione in data antecedente all’entrata in vigore della proroga quinquennale dell’estinzione in materia tributaria. L’estinzione della società priva, infatti, il legale rappresentante del potere di rappresentarla in giudizio, non potendo il ricorso essere proposto da una società ormai estinta.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la fusione per incorporazione non è qualificabile come vicenda modificativo-evolutiva ma estintivo-successoria, sicché la società incorporata non è più legittimata a ricevere la notificazione dell’avviso di accertamento né a impugnarlo. Tuttavia, la successione della società incorporante e l’eventuale accollo dei debiti non fanno venir meno la concorrente responsabilità sussidiaria dei soci, che nelle società in nome collettivo è illimitata e non legata alla distribuzione degli utili in sede di liquidazione. Correttamente, quindi, l’avviso di accertamento è stato notificato dall’Amministrazione finanziaria anche ai soci.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti, sotto le vesti del vizio di motivazione, censuravano in realtà una violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova, ossia una violazione di legge. Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto la decisione impugnata immune dal vizio denunciato, avendo la CTR correttamente applicato il principio per cui, a fronte degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio in ordine alla conoscenza della frode, grava sui contribuenti la prova contraria della diligenza prestata per non incorrere nella frode, non essendo sufficiente la mera allegazione della propria buona fede. La prova indiziaria, sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo, era stata fornita dall’Amministrazione e la prova contraria non era stata assolta.
Il terzo motivo, concernente il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, è stato infine dichiarato inammissibile in quanto questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva esaminato il ricorso della società estinta, rigettando il ricorso proposto dai soci, condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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