Impugnabilità dell’estratto di ruolo e difetto di interesse del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 6254 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Il contribuente che impugni l’estratto di ruolo per far valere, in via mediata, l’omessa o invalida notificazione della cartella deve dimostrare l’interesse ad agire, che sussiste soltanto nelle ipotesi tipizzate dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come ampliate dall’art. 12 del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110. Al di fuori di tali casi il ricorso avverso l’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse, con assorbimento delle censure di merito.
Il Fatto
Il contribuente impugnò dinanzi alla giustizia tributaria gli estratti di ruolo e le sottostanti dodici cartelle di pagamento, denunciandone l’omessa notificazione, la prescrizione e la decadenza dei crediti. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accolse parzialmente l’appello, rilevando l’omesso invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito per nove cartelle, notificate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. per irreperibilità relativa.
L’agente della riscossione propose ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate si costituì con ricorso incidentale adesivo. Il contribuente resistette con controricorso, mentre la Regione Campania rimase intimata. La Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso introduttivo, trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum preliminare riguarda l’interesse del contribuente ad agire avverso l’estratto di ruolo quando, per il suo tramite, si intendano far valere i vizi di notificazione delle cartelle. Il collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui la novella del 2021, pur non avendo natura di norma di interpretazione autentica né efficacia retroattiva, si applica ai processi pendenti perché specifica l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata.
Il legislatore, regolando i casi di azione diretta, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale. L’interesse ad agire va dunque dimostrato e non può presumersi dalla sola dedotta invalidità dell’atto. La Corte condivide tale perimetrazione, osservando che nella specie non emerge alcuna delle ipotesi in cui la novella riconosce ancora il diritto di impugnare l’estratto di ruolo con la finalità di impugnare la cartella.
Il collegio ricostruisce la ratio del precedente orientamento, che ammetteva l’impugnabilità dell’estratto di ruolo quand’anche non elencato nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, per assicurare la tutela anticipata (così Sezioni Unite n. 19704 del 2015). Quelle limitazioni alla tutela giurisdizionale, osserva la Corte, sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela del contribuente nella fase esecutiva.
Conferma i principi la Corte costituzionale n. 190 del 2023, che, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, ha evidenziato che il rimedio al vulnus richiede un intervento normativo di sistema, rimesso alla discrezionalità del legislatore. A tale sollecitazione ha risposto l’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024, che ha ampliato le ipotesi di diretta impugnabilità del ruolo.
Nel caso concreto, tuttavia, non emerge alcuna delle ragioni che giustificherebbero la tutela anticipata. La Corte dichiara pertanto il difetto di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo e, solo mediatamente, delle cartelle. La fondatezza della questione preliminare assorbe i motivi di ricorso: la sentenza è cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di legittimità e di merito.
Nota della Redazione
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