Retribuzione feriale del macchinista e indennità connesse alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6415 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta durante le ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne deriva che le voci retributive erogate in modo continuativo e destinate a compensare i disagi tipici delle mansioni svolte rientrano nel computo della retribuzione feriale. L’esclusione o la riduzione di tali indennità nel periodo di ferie è potenzialmente dissuasiva del diritto al riposo e contrasta con la finalità della direttiva. Il carattere dissuasivo non può essere apprezzato raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, rilevando l’incidenza sulla retribuzione che il lavoratore può impegnare ogni mese.
Il Fatto
Il lavoratore, alle dipendenze della società con mansioni di macchinista, aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro davanti al Tribunale, lamentando di aver percepito durante le ferie un trattamento economico inferiore a quello goduto per il lavoro ordinariamente svolto. In particolare, deducendo il contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione, chiedeva che ciascuna giornata di ferie fosse retribuita includendo l’intera indennità di utilizzazione/condotta, l’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l’indennità di assenza dalla residenza, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti.
Il primo giudice aveva accolto il ricorso. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’appello della società e rigettava le domande, ritenendo contenuta l’incidenza delle voci rivendicate e non idonea a produrre un effetto dissuasivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la nozione di retribuzione feriale subisce la decisiva influenza dell’interpretazione della Corte di Giustizia UE, per la quale durante le ferie deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. I principi informatori impongono di assicurare una situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei periodi di lavoro, perché una diminuzione retributiva potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie.
Ne segue che la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status professionale del lavoratore. Il giudice di merito deve accertare il nesso intrinseco tra la voce rivendicata e l’espletamento delle mansioni, verificando se l’importo si ponga in rapporto di collegamento funzionale con esse.
Quanto all’indennità per assenza dalla residenza, la Corte osserva che essa compensa il disagio del dipendente viaggiante privo di un luogo fisso di lavoro ed è quindi da includere nella retribuzione feriale, essendo erogata in forma continuativa e collegata alle mansioni tipiche del macchinista.
Analogamente, per la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, la riduzione nel periodo di ferie è potenzialmente dissuasiva, tenuto conto della continuatività dell’erogazione e dell’incidenza sul trattamento economico mensile. Il Collegio precisa che l’effetto dissuasivo non può essere valutato raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, poiché l’induzione economica alla rinuncia deriva dall’incidenza sulla retribuzione che il lavoratore può impegnare ogni mese per le ordinarie condizioni di vita.
Nell’interpretare le norme collettive che regolano gli istituti di cui è chiesta l’inclusione, occorre tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso non deterrente rispetto al godimento effettivo del riposo. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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