Royalties incluse nel valore doganale se condizione di vendita e controllo licenziante (Cass. civ. Sez. V n. 6416 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, a norma dell’art. 32 del regolamento CEE n. 2913/1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE n. 2454/1993, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza. Il pagamento delle royalties costituisce condizione di vendita quando l’assolvimento del corrispettivo riveste per il venditore un’importanza tale che, in difetto, egli non sarebbe disposto a vendere. Il controllo rilevante è inteso in accezione ampia, anche di fatto, comprendendo il potere di costrizione o di orientamento del soggetto controllato.
Il Fatto
Una società licenziataria di un gruppo internazionale, operante nella produzione e distribuzione di abbigliamento con un noto marchio, è stata destinataria di una verifica dell’Agenzia delle Dogane avente ad oggetto il valore dichiarato in dogana per le importazioni effettuate nel periodo tra il 2010 e il 2012. I verificatori hanno rilevato che al valore delle merci importate non era stato addizionato il diritto di licenza corrisposto alla casa madre, parametrato in percentuale sulle vendite europee.
All’esito del processo verbale di constatazione l’Ufficio ha emesso un avviso di rettifica per dazio e IVA. La società ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso annullando il provvedimento. L’appello dell’Agenzia è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che ha escluso la dimostrazione del pagamento delle royalties quale condizione della vendita. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto la richiesta di trattazione in pubblica udienza. L’art. 375 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione: i ricorsi sono normalmente definiti all’esito dell’adunanza camerale, salvo i casi di revocazione e di particolare rilevanza della questione di diritto. Nel caso di specie non sussiste rilevanza nomofilattica, essendovi già pronunce della Corte sul valore in dogana dei prodotti fabbricati con marchi oggetto di contratto di licenza.
Nel merito, la Corte richiama la nozione di valore di transazione e la disciplina dell’art. 32 CDC, che impone di addizionare al prezzo i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare. Il regolamento n. 2454/1993 specifica la regola e richiede tre condizioni cumulative: che i diritti non siano inclusi nel prezzo, che si riferiscano alle merci da valutare e che l’acquirente sia tenuto a versarli come condizione della vendita.
Quanto alla configurabilità della condizione di vendita, la Corte si avvale dell’interpretazione della Corte di giustizia (sentenza 9 marzo 2017, causa C-173/15). Occorre verificare se il venditore sarebbe disposto a vendere senza il pagamento dei diritti e se la persona legata al venditore eserciti un controllo tale da garantire che l’importazione sia subordinata al versamento. L’allegato 23 delle DAC e il Commento n. 11 del codice doganale, qualificato come soft law, offrono utili indicatori del controllo: la scelta del produttore, il controllo sulla produzione, sulla logistica e consegna, la fissazione dei prezzi, la limitazione dei fornitori e delle quantità.
La Corte afferma il principio per cui i diritti di licenza vanno aggiunti al valore di transazione quando il titolare dei diritti immateriali disponga di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia destinatario dei corrispettivi, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 8473 del 2018; n. 25438 del 2018; n. 25437 del 2018; n. 24996 del 2018).
La sentenza impugnata è censurata perché si è limitata a rilevare l’assenza di prova della condizione di vendita senza analizzare nel dettaglio le clausole del contratto di licenza. Da alcune di esse, riprodotte nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, emergono indicatori di un’ingerenza del licenziante non limitata al controllo di qualità: la consegna di un prodotto rappresentativo della linea, il diritto di monitorare i prodotti, l’approvazione scritta di materiale commerciale e la presentazione annuale del business plan. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio in diversa composizione.
Nota della Redazione
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