Retribuzione feriale del macchinista include indennità correlate alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6414 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che l’indennità per assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, in quanto voci ordinariamente corrisposte e destinate a compensare specifici disagi delle mansioni tipiche, devono essere incluse nel computo della retribuzione feriale. La valutazione dell’effetto dissuasivo non può essere operata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, poiché l’induzione economica alla rinuncia alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che il lavoratore può impegnare ogni mese. È nulla, per contrasto con il diritto dell’Unione, la clausola collettiva che escluda tali voci dal trattamento feriale.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società di trasporto ferroviario con mansioni di macchinista, aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro davanti al Tribunale, lamentando di aver percepito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico inferiore a quello goduto per il lavoro ordinariamente svolto. In particolare, deduceva che non gli erano stati corrisposti il compenso per l’assenza dalla residenza e l’indennità di riserva, disponibilità e traghetto, e che l’indennità di utilizzazione professionale era stata erogata in misura fissa ridotta rispetto a quella percepita nei periodi lavorati.

Il primo giudice aveva accolto le domande. La Corte d’appello, in riforma, le aveva rigettate, ritenendo che le voci rivendicate avessero un’incidenza contenuta sulla retribuzione complessiva e non idonea a produrre un effetto dissuasivo, e che il raffronto operato dal Tribunale fosse viziato perché comparava unità temporali disomogenee. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, esaminati congiuntamente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio più volte affermato nella propria giurisprudenza, secondo cui la nozione di retribuzione applicabile durante le ferie subisce l’influenza decisiva dell’interpretazione della Corte di Giustizia. L’espressione “ferie annuali retribuite” impone che, per la durata delle ferie, sia mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. Il riferimento è alle pronunce Schultz-Hoff, Williams, Torsten Hein e Koch, nonché ai precedenti di legittimità Cass. n. 18160/2023, Cass. n. 20216/2022, Cass. n. 13425/2019 e Cass. n. 37589/2021.

Il Collegio ribadisce che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale e che i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione europea. Da ciò deriva l’esigenza di accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni, verificando se l’importo si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status del lavoratore.

Quanto all’indennità per assenza dalla residenza, la Corte richiama la recente Cass., sez. lav., ord. 21.5.2024, n. 14089, di contenuto praticamente sovrapponibile, e il consolidato orientamento (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024 e nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). Tale voce, continuativamente corrisposta, è immediatamente collegata alle mansioni tipiche del macchinista, essendo destinata a compensare il disagio derivante dall’assenza di una sede fissa di lavoro.

La medesima ratio fonda le domande relative alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, voce ordinariamente erogata nei periodi lavorati, la cui corresponsione ridotta nel periodo feriale, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva del godimento delle ferie.

La Corte censura infine il criterio del giudice d’appello: l’effetto dissuasivo non può essere apprezzato raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, poiché l’induzione economica alla rinuncia deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese il lavoratore può impegnare per garantire a sé e alla propria famiglia le ordinarie condizioni di vita. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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