Compenso all’attestatore del concordato e inadempimento per imperizia tecnica (Cass. civ. Sez. I n. 6838 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito del professionista al compenso, l’eccezione d’inadempimento secondo i canoni della responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare la non corretta esecuzione della prestazione. Il professionista incaricato di predisporre gli atti per l’accesso al concordato preventivo ha l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento, per la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto. Il credito può essere escluso dal concorso ove si accerti l’inadempimento dell’istante. Il decreto di ammissione alla procedura, che abbia espresso una valutazione positiva, non integra il fatto decisivo omesso ex art. 360 n. 5 c.p.c., poiché l’omesso esame degli elementi istruttori non dà luogo al vizio qualora gli accadimenti storici rilevanti siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società del credito maturato per le prestazioni professionali svolte quale attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo proposto dalla società poi fallita. Il giudice delegato, accogliendo l’eccezione d’inadempimento sollevata dal fallimento, ha respinto la domanda. L’opposizione allo stato passivo è stata rigettata dal tribunale, che ha ravvisato una presunzione di inadempimento dell’incarico, essendo l’attestazione risultata inficiata da un erroneo presupposto metodologico e non conforme al modello legale. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., e lo dichiara inammissibile, con assorbimento del primo. Il tribunale, osserva, ha rigettato la domanda sul rilievo che la prestazione professionale era stata svolta senza osservare la misura di diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., accogliendo così l’eccezione d’inadempimento del fallimento.
Le statuizioni del giudice di merito, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto, sono giudicate senz’altro corrette sul piano giuridico. La Corte richiama la propria giurisprudenza — Cass. n. 35489 del 2023, Cass. n. 18587 del 2024, Cass. SU n. 42093 del 2021, Cass. n. 36319 del 2022, Cass. n. 36071 del 2022 — secondo cui il curatore può far valere la responsabilità contrattuale del professionista, sul quale grava l’onere di dimostrare l’esattezza dell’adempimento o l’imputazione a fattori esogeni dell’evoluzione negativa della procedura.
Il diritto al compenso, precisa la Corte, non implica il raggiungimento del risultato programmato, ma richiede che il giudice accerti in fatto la concreta idoneità funzionale delle prestazioni a conseguire quel risultato. Il decreto impugnato si è attenuto a tali principi, avendo escluso la rispondenza della condotta dell’opponente al modello professionale in ragione dell’imperizia tecnico-giuridica con cui la prestazione è stata svolta.
Quanto alla dedotta valutazione positiva contenuta nel decreto di ammissione alla procedura, la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. L’omesso esame degli elementi istruttori non integra il vizio qualora gli accadimenti storici rilevanti, come il corretto e diligente adempimento quale fatto costitutivo del diritto al compenso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito, ancorché la pronuncia non abbia dato conto di tutte le risultanze emergenti dalle prove.
L’inammissibilità del secondo motivo assorbe l’esame del primo, che in ogni caso non potrebbe condurre alla cassazione. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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