Usucapione dei beni ereditari e atti interruttivi del figlio naturale (Cass. civ. Sez. II n. 8517 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al momento dell’apertura della successione, ha il potere di compiere atti interruttivi dell’usucapione dei beni ereditari senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione. Ai fini dell’idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario non si richiede l’avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che sussiste già a partire dalla morte del genitore. L’efficacia dichiarativa e retroattiva della pronuncia sulla filiazione opera anche rispetto alle posizioni successorie, con la conseguenza che il figlio può esercitare i poteri conservativi previsti dall’art. 460 cod. civ. prima dell’accettazione. Il principio affermato da Cass. n. 14917 del 2012, che collega la decorrenza dell’usucapione al passaggio in giudicato della sentenza sullo status, non è condiviso, perché sovrappone il diritto di accettare l’eredità al potere di interrompere la prescrizione acquisitiva.
Il Fatto
Il figlio naturale del de cuius ottenne nel 2012 l’accertamento giudiziale della propria filiazione e, in sede di rinvio, la revocazione ex art. 687 cod. civ. del testamento paterno, con apertura della successione legittima e riconoscimento della sua qualità di unico erede. In esecuzione di un sequestro giudiziario il custode gli consegnò per errore un appartamento diverso da quello compreso nel provvedimento.
Gli eredi testamentari, che avevano posseduto quell’immobile ininterrottamente dal 1980, agirono in giudizio per ottenere la riconsegna, invocando l’usucapione ormai maturata. Il figlio naturale si difese sostenendo che il possesso utile non era decorso prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità. Il Tribunale e la Corte d’appello di Venezia gli diedero ragione; gli eredi ricorsero in cassazione.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Suprema corte ha esaminato per primo il terzo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per anomalie argomentative. Applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto fondata questa censura, con assorbimento degli altri motivi.
La Corte ha ricostruito i precedenti richiamati dalla decisione impugnata. Cass. n. 11024 del 1991 e Cass. n. 2424 del 2011 riguardano i figli adulterini prima dell’entrata in vigore della legge n. 151 del 1975: in quelle fattispecie il possesso anteriore alla riforma non era utile, perché quei soggetti non erano titolari di alcun diritto azionabile secondo la disciplina previgente. Cass. n. 14917 del 2012 ha esteso quel principio anche alle ipotesi in cui i diritti ereditari fossero già riconosciuti al momento dell’apertura della successione.
Il collegio ha preso le distanze da quest’ultima pronuncia. L’equivoco consiste nel sovrapporre il diritto di accettare l’eredità, che diventa attuale solo dopo la dichiarazione giudiziale, al potere di compiere atti interruttivi. Quest’ultimo, quando il figlio fosse già riconoscibile e annoverato tra i successibili ex lege, è esercitabile prima. In tal senso depone Cass. n. 2326 del 1990, che tiene distinti il diritto di accettare dalla possibilità di proporre domande idonee a interrompere l’usucapione, riconoscendo l’efficacia interruttiva della domanda giudiziale anche se proposta da soggetto non ancora dichiarato figlio naturale.
La Corte ha aggiunto che l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario sussiste nel figlio già dalla morte del genitore, in ragione dell’efficacia ex tunc della dichiarazione giudiziale. L’eventuale ignoranza del proprio stato è ostacolo di mero fatto, irrilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. La sentenza è stata dunque cassata in relazione al terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Nota della Redazione
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