Notifica Consob applicabile il regolamento UE solo per atti civili e commerciali (Cass. civ. Sez. II n. 6075 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La lettera di contestazione con cui la Consob avvia il procedimento sanzionatorio non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 1393/2007, che l’art. 1 riserva alla materia civile e commerciale ed espressamente esclude per la materia amministrativa. La configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali. La violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, individuato nella contestazione dell’addebito e nella valutazione delle controdeduzioni dell’interessato, comporta di per sé l’annullamento del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso.

Il Fatto

La Consob ha applicato al ricorrente, Chief Executive Officer di una società petrolifera concorrente, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000 per abuso di informazioni privilegiate, la sanzione accessoria interdittiva di dodici mesi e la confisca di beni fino a euro 385.000. L’Autorità ha contestato l’acquisto, nella mattina del 5 dicembre 2012, di duecento opzioni put su azioni Saipem, utilizzando l’informazione privilegiata ricevuta dal manager della stessa Saipem in un incontro londinese del 2 dicembre 2012.

Il ricorrente ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello, deducendo in via preliminare la nullità della notificazione della lettera di contestazione, eseguita all’estero secondo le formalità del Regolamento UE n. 1393/2007. L’opposizione è stata respinta. L’Alta Corte di giustizia di Londra, con decisione del 24 gennaio 2018, ha successivamente annullato il certificato attestante l’avvenuta notificazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, che investe la validità della notificazione della lettera di contestazione. La sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile il Regolamento UE n. 1393/2007, sul presupposto che la Consob, nella specie, non avesse agito iure imperii. La Corte censura questa impostazione muovendo proprio dal testo dell’art. 1 del Regolamento, che esclude espressamente dal proprio ambito la materia fiscale, doganale e amministrativa, nonché la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 2866 del 05.02.2021 ha escluso l’applicabilità del Regolamento alla notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, atto amministrativo rientrante nell’esercizio di pubblici poteri. Nello stesso senso richiama la sentenza n. 11550 del 08.04.2022 delle Sezioni Unite. Nel caso in esame, la natura amministrativa dell’atto, del procedimento sanzionatorio e della sanzione rende il Regolamento inapplicabile. La notificazione della lettera di contestazione è pertanto viziata anche perché il certificato attestante l’espletamento delle formalità è stato annullato dall’Alta Corte di Londra.

La Corte affronta poi il profilo decisivo: la sentenza impugnata aveva ritenuto il vizio sanato dalla proposizione dell’opposizione giurisdizionale, qualificando il giudizio come giudizio sul rapporto e non sull’atto. Il Collegio dissente. Richiamando la sentenza n. 4521 del 11.02.2022 e la sentenza n. 8046 del 21.03.2019, afferma che la configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità sotto il profilo delle garanzie endoprocedimentali.

La Corte individua un nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, rappresentato dalla contestazione dell’addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell’interessato. La sua violazione comporta di per sé la caducazione del provvedimento. La possibilità di recuperare talune garanzie in sede giurisdizionale non svaluta il presidio procedimentale, che protegge un interesse proprio dell’incolpato già nella sede amministrativa.

Accolto il primo motivo, i restanti sono assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. e annulla la delibera sanzionatoria nella parte relativa alle sanzioni e alla confisca a carico del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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