Motivazione per relationem nulla se non autosufficiente (Cass. civ. Sez. V n. 6930 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la motivazione redatta per relationem è legittima purché la sentenza sia autosufficiente, riproduca i contenuti mutuati dall’atto richiamato e li sottoponga ad autonoma valutazione critica, così da consentire il controllo sulla compatibilità logico-giuridica del percorso argomentativo. È invece nulla, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento. Il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito non indica gli elementi da cui ha tratto il convincimento ovvero li enuncia senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo. Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, corollario della specificità dei motivi, non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico.

Il Fatto

Il contribuente, avvocato, era destinatario di un avviso di accertamento per i periodi d’imposta 2006 e 2007. Il giudice di prossimità aveva accolto parzialmente le sue ragioni, rimodulando il calcolo e ordinando all’Ufficio la revisione secondo le proprie indicazioni. La sentenza passava in giudicato e ne seguivano due cartelle esattoriali, notificate al contribuente e da questi avversate per vizio di notifica ed errore di calcolo.

I gradi di merito si concludevano in senso sfavorevole alla parte privata, che ricorreva per cassazione proponendo cinque mezzi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto il secondo motivo, con cui il ricorrente contestava l’omessa motivazione per acritico riferimento all’operato dell’Ufficio, in assenza di alcuna argomentazione autonoma.

Richiamando il principio di pregiudizialità e la “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il Collegio ha ritenuto di poter decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, secondo l’indirizzo che privilegia l’impatto operativo rispetto alla coerenza logico-sistematica.

Nel merito, la Corte ha ricordato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento, oppure li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica. In tali casi la sentenza resta priva del c.d. “minimo costituzionale” individuato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.

Quanto alla motivazione per relationem, la Corte ha ribadito che essa è legittima solo quando si riferisca a una sentenza già passata in giudicato tra le parti ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente e autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata (sul punto Sezioni Unite n. 14815/2008). Nel processo tributario la sentenza può essere motivata per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora definitiva, purché resti autosufficiente, riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di autonoma valutazione critica, consentendo la verifica della compatibilità logico-giuridica.

Poiché nel caso concreto il giudice di merito si era limitato a richiamare l’operato dell’Ufficio, ritenuto corretto, senza ulteriore argomentazione idonea a ricostruirne il ragionamento, il motivo è stato accolto come fondato e assorbente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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