Accertamento sintetico e motivazione apparente: rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 18041 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, conseguente alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. La nullità per motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Il mancato esame di un documento è denunciabile in cassazione solo quando determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti di un contribuente, un avviso di accertamento sintetico recante il recupero, ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2012, di un maggior reddito di euro 62.707,00, a fronte di un reddito dichiarato pari a zero, in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Fallito il tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso, deducendo la nullità dell’atto per omessa motivazione e per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; nel merito contestava la pretesa allegando documentazione a sostegno della disponibilità finanziaria idonea a coprire le spese.

La CTP annullava l’avviso per difetto di motivazione. L’Ufficio appellava e la CGT-2 accoglieva parzialmente il gravame, rilevando l’inesistenza dei vizi dedotti e l’insufficienza della documentazione a giustificare lo scostamento, ma riconoscendo che l’Ufficio non aveva tenuto conto del reddito prodotto dal contribuente e che le sanzioni andavano rideterminate alla luce della normativa più favorevole di cui al d.lgs. n. 158/2015. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza d’appello non conteneva alcuna considerazione idonea a sorreggere il dispositivo e che era mancato il giudizio di valore su eccezioni e documenti. La Corte, nel richiamare il proprio orientamento, ha ribadito che dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente.

Nel caso concreto, il giudice d’appello ha dato conto dell’iter logico argomentativo seguito e di tutta la documentazione depositata, indicata nella motivazione, accogliendo sia pure parzialmente le eccezioni del ricorrente in relazione al reddito prodotto e rimettendo all’Ufficio la rideterminazione delle sanzioni. La sentenza gravata non è, dunque, affetta dal denunciato deficit motivazionale. Il primo motivo è stato rigettato.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 per l’omesso esame della documentazione probatoria. La censura, riproducente sotto diverso angolo prospettico il primo motivo, è stata dichiarata infondata: la motivazione menziona la documentazione depositata (atti di vendita di immobili e modelli CUD) e, in ogni caso, il mancato esame di un documento rileva solo se offra la prova di circostanze idonee a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie. Gli unici documenti non esaminati consistono negli atti di vendita degli automezzi, rispetto ai quali il contribuente non ha depositato la prova dell’effettivo incasso dei prezzi nell’anno in contestazione.

Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per l’erronea compensazione delle spese. Il motivo è stato ritenuto infondato perché muove dall’ipotesi, non verificatasi, del rigetto integrale del gravame erariale; la compensazione si giustifica per la soccombenza reciproca, sussistente per effetto dell’annullamento parziale dell’avviso.

Il ricorso è stato rigettato. La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, ha condannato la parte istante ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., codificando l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. un’ipotesi normativa di abuso del processo presunta dalla conformità della decisione alla proposta inizialmente rifiutata, liquidando le spese e il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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