Notifica atto impositivo a soggetto estraneo e difetto di legittimazione ad impugnare (Cass. civ. Sez. V n. 12867 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria, neppure in via solidale o sanzionatoria, nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente a una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica. Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la relativa verifica va condotta sulla sola fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo dalla titolarità del rapporto dedotto in causa. La mera ricezione della notificazione di un atto inequivocabilmente intestato ad un soggetto diverso non attribuisce al ricevente l’interesse ad agire, restando egli estraneo alle situazioni giuridiche soggettive fatte valere nei confronti della società.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per Iva, Ires ed Irap relativi al 2011 nei confronti di una società con sede formale in Lussemburgo, ritenuta esterovestita e con sede effettiva in Italia. Il provvedimento contemplava una persona fisica soltanto nella qualità di rappresentante fiscale per soggetto non residente e in tale veste le veniva notificato.
Il destinatario della notifica ha impugnato l’atto in proprio, negando di rivestire alcun potere rappresentativo della società. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, escludendo l’amministrazione di fatto e l’esterovestizione. La Commissione tributaria regionale ha invece accolto l’appello dell’Ufficio. Contro tale decisione il soggetto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta d’ufficio una questione preliminare, che i gradi precedenti non hanno specificamente esaminato: l’individuazione della parte privata del giudizio e la verifica se essa, nella veste vantata sin dal ricorso introduttivo, fosse legittimata ad impugnare l’atto. Si tratta della legitimatio ad causam, intesa come diritto potestativo di ottenere una decisione di merito sulla base della sola allegazione di parte, da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione.
Il Collegio muove dal dato incontestato che l’avviso era diretto esclusivamente alla società e contemplava la persona fisica solo come rappresentante fiscale. La pretesa erariale era rivolta nei confronti del solo soggetto collettivo. Ne deriva che la legittimazione ad impugnare spettava a quest’ultimo. Il ricorso introduttivo, le controdeduzioni e il ricorso per cassazione risultano proposti dalla persona fisica dichiaratamente in qualità di destinataria della notifica di un atto che, per sua stessa deduzione, non la attinge.
La Corte sottolinea che negli atti processuali non vi è alcuna spendita del nome della società né allegazione di un potere di rappresentanza. La spendita del nome non richiede formule sacramentali e può desumersi dal contenuto dell’atto, ma nel caso concreto il ricorrente ha escluso di agire in nome e per conto della società e ha impostato le difese sull’assenza del relativo potere.
Quanto all’interesse ad agire, la Corte osserva che nell’atto non sono imputate alla persona fisica obbligazioni d’imposta, neppure in via solidale, né sanzioni. L’esposizione dell’amministratore a responsabilità per violazioni della società non fonda l’interesse ad impugnare in proprio l’avviso emesso verso la società: tali responsabilità trovano fonte nella violazione di obblighi inerenti alla carica e vanno accertate con specifico atto.
La Corte richiama un precedente isolato di segno opposto e le pronunce che hanno negato la legittimazione della persona erroneamente indicata come legale rappresentante o dell’amministratore di fatto, ricavandone il principio che la mera ricezione della notifica non legittima all’impugnazione. Pronunciando sul ricorso, ne dichiara l’inammissibilità per difetto di legittimazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. e compensa integralmente le spese per il rilievo d’ufficio.
Nota della Redazione
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