Tari, decadenza quinquennale per occupazione in corso dall’inizio del periodo d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 6929 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tari, il termine decadenziale di notifica dell’avviso di accertamento previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 decorre dall’anno corrente quando l’occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili sia in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta e, comunque, prima del 20 gennaio. Solo se la situazione di fatto si verifica in epoca successiva il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo. La locuzione “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” non contiene alcun riferimento all'”anno” successivo a quello oggetto di imposizione: il legislatore lo avrebbe espressamente previsto, come ha fatto in materia di ICI.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune aveva contestato l’omesso versamento della Tari per il 2013, per una maggiore superficie utilizzata rispetto a quella dichiarata.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che per lo stesso tributo e lo stesso periodo d’imposta il Comune aveva in precedenza emesso altro avviso, annullato con sentenza passata in giudicato. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’ente, osservando che, pur non essendovi preclusione da giudicato, l’avviso andava notificato entro il 31 dicembre 2018 e che invece era stato notificato nel 2019. Il Comune ricorreva in cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo del ricorrente sosteneva che l’espressione contenuta nell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 riguardi sempre l’anno successivo a quello della tassa da pagare, con la conseguenza che la denuncia andrebbe presentata entro il 20 gennaio dell’anno seguente a prescindere dal momento di inizio dell’occupazione.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La norma subordina alla notifica dell’avviso di accertamento sia l’attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, sia l’attività svolta d’ufficio in caso di omesse dichiarazioni o versamenti, prevedendo un unico termine, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Richiamando un consolidato indirizzo di legittimità, il collegio ha distinto due ipotesi. Se la detenzione o occupazione è in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta, e comunque prima del 20 gennaio, il termine decorre dall’anno corrente; se la situazione si è verificata in epoca successiva, decorre dal 20 gennaio dell’anno seguente. La Corte ha valorizzato il tenore letterale della disposizione sull’obbligo di denuncia, che fa riferimento al 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione e non al 20 gennaio “dell’anno” successivo: ove il legislatore avesse voluto postergare il momento dichiarativo, lo avrebbe detto espressamente, come in tema di ICI.
Il collegio ha quindi dato continuità all’orientamento prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità, disattendendo quello minoritario. Nel caso concreto è risultato incontroverso che la società era titolare della concessione demaniale da molti anni e che lo stesso ente, nell’atto di appello, aveva ammesso che l’accertamento traeva origine da verifiche operate in loco nel 2010. Il quinquennio veniva dunque a maturare il 31 dicembre 2018, a fronte di un avviso emesso il 13 dicembre 2019: la notifica era intervenuta oltre la perenzione del termine. Il ricorso è stato rigettato, con integrale compensazione delle spese, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza sulla questione principale solo nel 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.