Avviso TARI nullo se non indica i requisiti mancanti (Cass. civ. Sez. V n. 6932 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’avviso di accertamento che richiami solo genericamente “controlli d’ufficio effettuati“, senza specificare quali, tra i molteplici requisiti previsti dalla normativa regolamentare, siano in concreto mancanti, né allegare gli atti su cui la pretesa si fonda, è nullo per difetto di motivazione, con conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente. L’obbligo di allegazione imposto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 mira a garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive, né la motivazione può essere integrata in giudizio dall’ente impositore, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario. La sufficienza della motivazione va valutata con giudizio ex ante, restando irrilevante, in senso contrario, la circostanza che il contribuente abbia spiegato una difesa ampia in corso di causa.

Il Fatto

Un contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Latina l’avviso di accertamento TARI emesso per “infedele denuncia”, relativo agli anni di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017. La Commissione provinciale rigettava il ricorso, ritenendo l’atto completo e correttamente sanzionato. La CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente al cumulo giuridico delle sanzioni, confermando nel resto la legittimità dell’avviso.

Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in nove motivi, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia su plurime eccezioni e il difetto di motivazione dell’atto impositivo. Il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo, con i quali si censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 e 7 della legge n. 212/2000, e li ritiene fondati. Premette la Corte che, pur non essendo la norma regolamentare indicata nella rubrica dei motivi, il corpo degli stessi individua con chiarezza la disciplina violata nell’art. 14, commi 3 e 4, del Regolamento TARI.

L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto seguito, con le specificazioni in concreto necessarie a consentire al contribuente l’esercizio della difesa e a delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio: richiama la Corte, sul punto, la Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 11270 del 09.05.2017.

Nel caso concreto, l’atto si limitava a riferirsi a non meglio precisati controlli, identificati come verifiche telematiche solo in sede di controdeduzioni, e difettava dell’indicazione specifica dei requisiti mancanti. I requisiti sono stati esplicitati dal Comune soltanto in primo grado. Richiama la Corte il principio per cui l’avviso è nullo quando la motivazione faccia riferimento a controlli non allegati né noti, poiché l’obbligo di allegazione evita al contribuente un’attività di ricerca che comprimerebbe la difesa (Cass., Sez. 5, sentenza n. 11623 dell’11.05.2017).

Il Collegio ribadisce che la motivazione carente non può essere integrata in giudizio dall’Amministrazione, dovendosi apprezzarne la sufficienza con giudizio ex ante (Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 12400 del 21.05.2018; n. 14931 del 14.07.2020; Cass., Sez. 5, sentenza n. 25450 del 12.10.2018). La motivazione assolve a una pluralità di funzioni: garantisce la difesa, delimita le ragioni dell’Ufficio, consente la dialettica processuale e assicura il principio di buona amministrazione (Cass., Sez. 5, sentenza n. 22003 del 17.10.2014).

È escluso che l’Amministrazione possa mutare i termini della contestazione (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 5160 del 26.02.2020). Il Collegio reputa inconferente l’argomento del Comune sull’onere probatorio a carico del contribuente in materia di agevolazioni: qui non è in gioco la prova, ma la congruità motivazionale dell’atto. Né rileva che la difesa sia stata ampia, poiché la sufficienza della motivazione non si desume dalla compiuta difesa in giudizio (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 26336 del 09.10.2024). La sentenza è pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario.

Nota della Redazione

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